Accolto il ricorso di AE contro Intesa SanPaolo S.p.A. in materia di interessi RIMB e IRAP
Pubblicato il: 6/19/2024
Nel contenzioso, Intesa SanPaolo S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianfranco Gaffuri, Francesco Benatti, Aldo Penazzi e Gabriele Pafundi.
Telecom e le proprie società controllate presentavano le previste istanze di rimborso della maggiore IRES a partire dall’anno d’imposta 2004, oltre ad un’istanza di rimborso integrale (dunque oltre i limiti stabiliti dai dd.ll. nn. 185/2008 e 201/2011) dell’IRAP non dedotta dall’imponibile IRES a partire dal 2003, sempre per sé e per le controllate del consolidato fiscale. Le istanze conformi erano presentate alle date 11.12.2009 e 29.5.2013. Il 30.12.2013 l’ufficio respingeva l’ultima domanda e avvertiva che le altre erano soggette a istruttoria.
Telecom impugnava i provvedimenti e nell’agosto 2014 cedeva i crediti a Mediocredito, che chiamava in giudizio. Quest’ultimo, il 3.12.2014, notificava a sua volta istanze di rimborso dei suddetti crediti (ad esclusione di quello per l’importo integrale). Ritenuto il formarsi del silenzio rifiuto sulle proprie istanze, Mediocredito lo impugnava con ricorsi depositati il 23.3.2015.
La CTP dichiarava l’inammissibilità degli stessi, ritenendo che “la sede di verifica delle istanze di rimborso sono i ricorsi proposti da Telecom”. La CTR adìta sempre da Mediocredito, accoglieva invece il gravame ritenendo che la titolarità dei crediti facesse esclusivamente capo al cessionario, e nel merito ha ritenuto la fondatezza dei crediti pretesi.
Ricorre l’Agenzia in cassazione, affidandosi a quattro motivi, mentre Mediocredito resiste a mezzo di controricorso, e da ultimo depositando memorie illustrative.
La Corte, accolto nei limiti di cui in motivazione i motivi tre e quattro, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.