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Inammissibilità del ricorso di Società Agricola Vicentina contro AE


Pubblicato il: 6/20/2024

Nel contenzioso, Società Agricola Vicentina S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alberto Gommellini e Matteo Targhini.

La società Agricola Vicentina srl unipersonale versava l'imposta proporzionale di registro sulla complessiva operazione qualificata dall'agenzia delle entrate come cessione di azienda, oggetto del decreto di trasferimento del giudice delegato emesso a conclusione del concordato fallimentare della società Gam, con terzo assuntore la società Agricola Vicentina.

In data 30 novembre 2018 la società agricola Vicentina chiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso alla stregua dell'articolo 77 d.P.R. del 26 aprile 1986, n.131. Trascorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dall'articolo 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 la predetta società impugnava il rifiuto tacito dell'agenzia dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la quale con sentenza numero 19/2020 restringeva il ricorso. Interposto gravame, la commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza n. 414/2021 nel confermare la prima decisione, respingeva il l’appello proposto dalla società contribuente.

Avverso detta sentenza, la società agricola Vicentina ricorre per la Cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati nelle memorie difensive. Replica con controricorso l'amministrazione finanziaria.

Il PG ha concluso nel senso del rigetto del ricorso.

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia della somma di € 8.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.