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Accolto il ricorso del Consorzio Icaro ONLUS in materia TARSU, TIA e TARES


Pubblicato il: 6/22/2024

Nel contenzioso, il Consorzio Icaro ONLUS é affiancato dall'avvocato Umberto Gentile.

Con sentenza n. 9297/16, depositata il 24 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto dalla parte, odierna ricorrente, così confermando il decisum di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di accertamento (n. 2/2014) emesso dal Comune di S. Giorgio a Cremano in relazione alla TARSU dovuta dal contribuente per gli anni dal 2009 al 2011.

 A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - ai fini dell’integrazione del presupposto impositivo rilevava «il fatto di detenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte», così che – secondo dicta della giurisprudenza di legittimità - «per le aree di proprietà comunale concesse in uso alla società dallo stesso Comune per la gestione della sosta a pagamento dei veicoli e dei servizi accessori, la concessionaria è soggetto passivo dell'imposta sui rifiuti»; - correttamente l’Ente impositore aveva dato applicazione, nella fattispecie, alla tariffa prevista per «autoparchi, autorimesse coperte» (categoria 16) tenuto conto dell’utilizzazione del parametro costituito dalla medesima destinazione delle aree a parcheggio, e costituendo detto parametro «il più idoneo rispetto allo scopo della individuazione della "capacità" di produrre rifiuti» (Cass. 7916/2016); - le attività oggetto di concessione non potevano essere ricondotte all’uso stagionale o non continuativo previsto dalla disposizione di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 2, e, ad ogni modo, la corrispondente riduzione tariffaria avrebbe dovuto essere richiesta dal contribuente «in sede di denuncia»; - non poteva prospettarsi legittimo affidamento in ordine al difetto di esercizio della pretesa impositiva nei confronti del precedente concessionario del servizio in quanto «l'inadempimento di un obbligo di legge non è certamente scusato dalla circostanza che altro soggetto sia stato inadempiente e che tale inadempienza, per avventura, sia stata tollerata»; - «le sanzioni erano state applicate nella misura minima possibile», così che destituito di fondamento rimaneva «anche l'ultimo motivo di doglianza».

Il Consorzio Icaro – Consorzio Cooperative Sociali O.N.L.U.S. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi, ed ha depositato memoria.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il sesto motivo, rigetta i motivi di ricorso dal primo al quinto, dichiara assorbito il settimo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

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