La Cassazione accoglie il ricorso di Poste Italiane in materia di interessi IRAP
Pubblicato il: 6/24/2024
Nel contenzioso, Poste Italiane S.p.A. è affiancata dagli avvocati Nicola De Renzis Sonnino, Laura Castaldi e Duccio Casciani.
Poste Italiane S.p.A. in qualità di consolidante, presentava apposita istanza di rimborso telematica ai sensi dell’art. 6 co. 2 del d.l. n. 185 del 29 novembre 2008, chiedendo la restituzione della complessiva somma di euro 37.701.684,00.
La domanda di rimborso si fondava sulla mancata deduzione dalla base imponibile IRES delle somme corrisposte a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da Poste Italiane S.p.A. e dalle società aderenti al Consolidato Nazionale, mancata deduzione che evidentemente aveva dato luogo al versamento di una maggiore imposta IRES per gli anni 2004-2007.
Tale istanza reiterava una precedente richiesta di rimborso che Poste aveva già provveduto ritualmente a presentare in forma cartacea ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 602/1973 proprio al fine di far valere, per le annualità qui in discussione, il proprio diritto al rimborso della maggior IRES corrisposta e che riteneva non dovuta perché discendente dal mancato riconoscimento legislativo, ratione temporis, di deducibilità dell’IRAP (per la parte afferente interessi passivi e spese per personale dipendente) dalla base imponibile dell’IRES.
In relazione a detta istanza telematica, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al pagamento della complessiva somma di euro 40.457.548,00, comprensiva sia della quota capitale (pari ad euro 36.930.541,00), che della quota interessi (pari ad euro 3.527.006,00).
La contribuente proponeva ricorso e nel corso del giudizio l’Agenzia riconosceva quanto ancora dovuto in ordine al capitale, mentre insisteva sulla decorrenza degli interessi solo dalla data di entrata in vigore del decreto.
La CTR riformava la decisione.
La Corte, in accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.