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Accolto il ricorso di UniCredit S.p.A. contro AE relativo all'imposta di registro


Pubblicato il: 6/27/2024

Nel contenzioso, UniCredit S.p.A. è affiancata dagli avvocati Pietro Piccone Ferrarotti e Vittorio Giordano.

La “UNICREDIT S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 16 dicembre 2016, n. 7019/34/2016, che, in controversia su impugnazione di due avvisi di liquidazione per l’omesso pagamento dell’imposta di registro e dei relativi accessori – di cui il primo notificato il 17 gennaio 2014 col n. 2011/001/DI/000021409/1/003, per l’importo di € 36.561,00, ed il secondo notificato il 22 gennaio 2014 col n. 2011/001/DI/000021409/0/001, per l’importo di € 22.900,75 - per la registrazione di un decreto emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Milano il 21 giugno 2005, n. 21409, munito di esecutività il 23 settembre 2011, col quale si era ingiunto alla “BRERA FIDUCIARIA S.p.A.”, in qualità di debitore principale, il pagamento a suo favore della somma di € 3.550.753,81, oltre ad interessi moratori, nonché a Federico Di Maio, Andrea Di Maio, Mario Di Maio e Giosuè Cesare D’Evant, in qualità di fideiussori, il pagamento in via solidale a suo favore della somma di € 1.000.000,00, oltre ad interessi moratori, a titolo di restituzione anticipata di un finanziamento, ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 23 settembre 2015, n. 7526/02/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario ed aveva ordinato all’amministrazione finanziaria il rimborso alla contribuente dell’eccedenza indebitamente corrisposta nella misura di € 53.813,00, ritenendo che fosse dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50% sul solo capitale e non anche sugli interessi moratori per l’importo di € 5.840,00 - sul presupposto: a) che l’imposta di registro dovesse applicarsi in misura proporzionale sull’importo dei soli interessi moratori; b) che l’enunciazione della fideiussione in seno al decreto ingiuntivo non potesse essere soggetta ad imposta di registro per due volte, tenendo anche conto dell’acquiescenza prestata in parte qua dall’amministrazione finanziaria in relazione alla decisione di primo grado; c) che, per conseguenza, l’amministrazione finanziaria fosse obbligata a rimborsare la minore somma di € 5.937,46 in favore della contribuente per l’indebita duplicazione di imposta sulla fideiussione.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 

La Corte accoglie il quinto motivo; rigetta il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo ed il quarto motivo; dichiara l’assorbimento del sesto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.