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Rigettato il ricorso di Manzoni 44 S.r.l. contro Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 6/28/2024

Nel contenzioso, Manzoni S.r.l. è affiancata da Livia Salvini.

La “Manzoni 44 S.r.l.” (società controllata per intero dalla “IPI S.p.A.”, a sua volta interamente controllata dalla “Mi.mo.se. S.p.A.”) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 21 maggio 2019, n. 2187/12/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, a seguito della decadenza dalle agevolazioni previste dall’art. 1, comma 1, sesto periodo, della tariffa – parte prima annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione alla vendita (conseguente all’esercizio della relativa opzione nell’ambito di una locazione finanziaria) dalla “Release S.r.l.” alla “Manzoni 44 S.r.l.”, con atto notarile del 13 ottobre 2010, oltre che di immobili con destinazione strumentale, di immobili con destinazione abitativa in Milano alla Via Alessandro Manzoni n. 44, che la “Manzoni 44 S.r.l.” aveva poi rivenduto alla “Ghiac S.r.l.” (società costituita ex novo e controllata per intero dalla “IPI S.p.A.”, a sua volta interamente controllata dalla “Mi.mo.se. S.p.A.”), con atto notarile del 10 ottobre 2013, al solo scopo di eludere la decadenza per l’avveramento della condizione risolutiva della mancata rivendita entro il termine di tre anni dall’acquisto (imposta di registro in misura dell’1%, imposte ipotecaria e catastale in misura fissa), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 12 settembre 2017, n. 5286/02/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado – che aveva accolto il ricorso originario con l’annullamento dell’atto impositivo - sul presupposto che la contribuente avesse realizzato un’elusione fiscale con la rivendita degli immobili con destinazione abitativa a società di nuova costituzione appartenente al medesimo gruppo, essendo entrambe partecipate per l’intero capitale da altra società (cioè, dalla “IPI S.p.A.”, a sua volta partecipata per l’intero capitale dalla “Mi.mo.se. S.p.A.”, che era la capogruppo).

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 8.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. 

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