Accolto il ricorso di AE contro Engie Servizi S.p.A.
Pubblicato il: 7/1/2024
Nel contenzioso, Engie Servizi S.p.A. è affiancata dall'avvocato Decio Nicola Mattei.
Con due avvisi di accertamento del 2012 con riferimento all’anno d’imposta 2007, emessi nei confronti della società Engie Servizi s.p.a. (già Cofely Italia s.p.a. e, prima, Cofathec Servizi s.p.a., d’ora in poi anche “Servizi” o “la società” o “la contribuente”), l’Agenzia delle Entrate riconsiderò, ai fini delle imposte dirette, una serie di vicende poste in essere nell’ambito della riorganizzazione del gruppo Cofely.
In particolare, Cofely Italia s.p.a. (già Cofathec Servizi s.p.a., d’ora in poi “Servizi”) deteneva l’intero capitale sociale di Progetti; Progetti, a sua volta, deteneva l’intero capitale sociale di Cofathec Prasi s.p.a. (d’ora in avanti, anche “Prasi”).
Come risulta dall’avviso di accertamento, nel 2000, in forza della convenzione conclusa con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali (d’ora in avanti, anche il “Mibac”), è stata affidata alla associazione temporanea di imprese (“ATI”), composta da Progetti quale mandataria, Prasi e Ales s.p.a. (quest’ultima società partecipata dal Ministero), la realizzazione del “Progetto per la Sicurezza e tutela del Patrimonio culturale”, della durata di 60 mesi. Successivamente, la Progetti firmò con il Ministero dei nuovi contratti per la prosecuzione della sua attività nell’ambito della tutela dei beni culturali.
Con l’avviso di accertamento impugnato, l’Ufficio riprese a tassazione in capo a Servizi ai fini Ires l’importo di euro 607.925 (pari ad 1/18 del valore dell’avviamento relativo al Ramo Ingegneria e Impianti) dedotto da Servizi nell’anno d’imposta 2007, per violazione degli artt. 103 e 172 Tuir. In particolare, secondo l’Ufficio gli atti di riorganizzazione del gruppo societario sarebbero stati privi di ragioni economiche, finalizzati solo a conseguire in capo a Servizi la doppia deduzione delle perdite in capo a Progetti, con aggiramento del divieto del riporto delle perdite fiscali pregresse dell’incorporante, in violazione dell’art. 172, comma 7, Tuir.
Servizi impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Roma, che respinse il ricorso. Su appello della contribuente, la C.T.R. riformò integralmente la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.