Accolto il ricorso del MEF avverso l'aggiudicazione a Metalplex della fornitura di mobilio e posti letto mobili
Pubblicato il: 6/29/2024
Nel contenzioso, Metalplex S.p.A. è affiancata dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia.
Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, appellano la sentenza del TAR Lazio, meglio individuata in epigrafe, che ha accolto il ricorso della quarta classificata (il costituendo raggruppamento temporaneo tra Metalplex s.p.a. e Metalplex s.r.l.) all’esito di una gara per l’accordo-quadro volto alla fornitura di serie di mobili per camera ufficiali e serie mobili posto letto (lotto n. 3), indetta dalla Guardia di finanza nel mese di marzo 2023, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La controversia, in particolare, riguarda l’aggiudicazione del lotto n. 3, disposta in favore di Moschella Sedute s.r.l., che aveva ottenuto il punteggio complessivo di 82,94, così piazzandosi prima in graduatoria. La quarta classificata, Metalplex, che aveva ottenuto il punteggio complessivo di 63,28, con il ricorso di primo grado, integrato da motivi aggiunti, ha rivendicato almeno 20 punti in più, che le deriverebbero dal punteggio premiale (20 punti) previsto dalla legge di gara per l’offerente che avesse offerto una “garanzia estesa” (rispetto al minimo di 5 anni) valida per 4 anni aggiuntivi.
Nel ritenere che l’offerta della Metalplex avesse, in effetti, incluso tale “garanzia estesa”, il TAR ha accolto la prospettazione della ricorrente, giudicando che la sua offerta fosse affetta da un’omissione non viziante, nella parte in cui non era stata allegata la documentazione inerente alla garanzia estesa.
Nel presente giudizio di appello si sono costituite, in resistenza, la Metalplex s.p.a. e la Metalplex s.r.l., che – nel domandare la reiezione dell’appello – hanno altresì sollevato un’eccezione di inammissibilità ed hanno anche riproposto, con memoria depositata il 15 dicembre 2023, i motivi di primo grado non trattati, perché assorbiti, dal TAR.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado e i relativi motivi aggiunti. Condanna Metalplex s.p.a. e Metalplex s.r.l., in solido tra di loro, alla refusione delle spese del doppio grado, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della controparte pubblica, oltre accessori di legge.