Accolti gli appelli di Zucchetti S.p.A. per la gestione del servizio payroll per l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Pubblicato il: 6/29/2024
Nel contenzioso, Zucchetti S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giovanni Corbyons, Maria Silvia Ciampoli e Alberto Cappellini; Sirfin S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Leporace.
Con l’appello allibrato al n. RG 8129/2023 la Zucchetti s.p.a., aggiudicataria della procedura aperta per la fornitura di una piattaforma applicativa per la gestione giuridica ed economica del personale e il servizio di outsourcing Payroll, indetta dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, meglio individuata in epigrafe, che ha accolto il ricorso presentato da Sirfin s.p.a., seconda classificata, contro l’esito finale della gara.
Il TAR ha ritenuto illegittima la mancata esclusione dell’offerta di Zucchetti perché essa non aveva indicato, nell’offerta, la presenza, nell’apposito team, di un consulente del lavoro. Il profilo, come riconosciuto dal primo Giudice, trovava regolazione all’art. 4 del capitolato tecnico (rubricato “Oggetto dell’appalto”), laddove si prevedeva quanto segue: “Il Team messo a disposizione del Fornitore dovrà essere opportunamente dimensionato e deve prevedere l’assistenza di un professionista che svolge attività di assistenza di legge e supervisione ex art. 1, comma 1, legge 12/1979”.
Sulla base della menzionata mancanza – ritenuta assorbente degli altri profili dedotti – il TAR ha dunque ritenuto che l’offerta dell’aggiudicataria non era rispettosa di uno dei requisiti prestazionali minimi, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto, e ne ha fatto conseguire l’illegittimità e l’annullamento del diniego di esclusione, così come dell’aggiudicazione, della proposta di aggiudicazione e dei presupposti verbali. Quanto, poi, alla domanda di declaratoria di inefficacia e di subentro nell’esecuzione del contratto, pure avanzata da Sirfin, il TAR l’ha comunque respinta, in assenza della prova documentale della relativa stipulazione.
La medesima sentenza del TAR Lazio è oggetto di un altro atto di appello, presentato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e allibrato al n. RG 8157/2023, parimenti corredato da domanda cautelare.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, a) riunisce gli appelli in epigrafe; b) accoglie entrambi gli appelli e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado; c) condanna Sirfin s.p.a. alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio, per entrambe le cause riunite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00) in favore di ciascuna delle controparti (Zucchetti s.p.a. e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), per un totale di euro 6.000,00 (seimila/00).