Respinto il ricorso della Società Petrolifera Gioia Tauro per la realizzazione di un deposito costiero di oli minerali
Pubblicato il: 6/29/2024
Nel contenzioso, Società Petrolifera Gioia Tauro S.r.l. è affiancata dall'avvocato Luigi Tretola; Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è difesa dagli avvocati Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Vincenzo Cellamare.
La società appellante agisce nel presente giudizio per l’annullamento dei provvedimenti resi dall’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio (e prima dell’Autorità portuale di Gioia Tauro) sulla sua istanza risalente al 1995 di concessione demaniale di aree del porto di Gioia Tauro dell’estensione in origine prevista di circa 45.000 mq, per ivi realizzare «un deposito costiero di olii minerali» della capacità «di circa 40.000 mc» e «un terminale di scarico navi cisterne» (così nell’istanza in data 28 febbraio 1995).
A sostegno dell’investimento economico, stimato in circa 21 mld di lire, la medesima società otteneva dall’allora Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un contributo in conto capitale ai sensi della legge 9 dicembre 1992, n. 488, di £ 21.671.220,00, pari ad € 11.192.251,08, per la realizzazione del progetto (decreto prot n. 324419 del 10 dicembre 1996).
All’esito di un lungo iter procedimentale le istanze venivano infine respinte, con provvedimento del presidente dell’Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno Meridionale e Ionio in data 14 luglio 2021, prot. n. 11961, impugnato dalla società istante con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, da cui trae origine il presente giudizio.
L’impugnazione contro il diniego così motivato, unitamente agli atti presupposti, era estesa con motivi aggiunti alla nota prot. n. 10885 del 15 giugno 2022 dell’autorità portuale, da questa prodotta in giudizio, recante un’informativa ai ministeri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dello sviluppo economico, inviata per conoscenza alla società ricorrente, sulle vicende del procedimento di rilascio della concessione per la realizzazione dell’impianto di stoccaggio di olii minerali oggetto di controversia tra le parti.
Con la sentenza indicata in epigrafe le censure nei confronti del diniego di concessione erano respinte, mentre quelle nei confronti della nota dell’autorità portuale impugnata con motivi aggiunti erano dichiarati inammissibili per carenza di interesse, oltre che infondati in via derivata rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.