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Il CdS si pronuncia in merito allo spostamento del diffusore radio di Cassano


Pubblicato il: 7/1/2024

Nel contenzioso, Elemedia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Angelo Clarizia e Mario Pagliarulo; Virgin Radio Italy S.p.A. è assistita dagli avvocati Marzia Amiconi e Mario Monaco.

Con ricorso del 2018 (proposto in riassunzione ai sensi dell’art. 15 c.p.a.) Elemedia s.p.a. chiedeva al Tar per il Lazio l’annullamento: - del provvedimento prot. 0157590 del 28 settembre 2016, con il quale l’IT (Ispettorato Territoriale) ha rigettato la domanda presentata da Elemedia s.p.a., ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 177/2005, per il trasferimento del diffusore ubicato in Cassano (BA), località Grottella, operante su frequenza 106,450 MHz, presso la postazione in Cassano, località Pozzo Maccheroni; - di ogni altro atto ancorché non noto, presupposto, connesso e conseguente.

In data 24 settembre 2001, Elemedia presentava al Ministero domanda di verifica del possesso dei requisiti necessari per la prosecuzione dell’esercizio dell’attività di radiodiffusione privata nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2-ter, del d.l. 5/2001 conv. dalla l. 66/2001, unendo alla stessa, sub allegato 13, l’elenco degli impianti, fra i quali, al n. 167, l’impianto in esame; con provvedimento del 2 agosto 2002, il Ministero comunicava ad Elemedia che, a seguito della positiva verifica della documentazione prodotta, ivi compresa quella relativa agli impianti censiti e concessi, la stessa poteva proseguire nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora.

In data 29 luglio 2016, Elemedia ha presentato all’IT Puglia una istanza ai sensi dell’art. 28, d.lgs. 177/2005, per ottenere l’autorizzazione allo spostamento del diffusore ubicato in Cassano, località Grottella, operante su frequenza 106,450 MHz, presso la postazione in località Pozzo Maccheroni, con accensione del segnale da detta località; l’IT, con provvedimento prot. 0157590 del 28 settembre 2016, ha rigettato la domanda di Elemedia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: - riunisce il ricorso in appello n. R.G. 8409/2220, proposto avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 3364/2020 e il ricorso in appello n. R.G. 8053/2020 proposto avverso la sentenza del Tar per il Lazio n. 3392/2020,  accoglie il ricorso in appello principale n. R.G. 8409/2220 e il ricorso incidentale presentato da Virgin Radio e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar per il Lazio n. 3364/2020 impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado; accoglie il ricorso in appello principale n. R.G. 8053/2020 e il ricorso incidentale presentato da Virgin Radio e per l’effetto, in riforma della sentenza del Tar per il Lazio n. 3392/2020 impugnata, dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto in primo grado. Spese del doppio grado compensate.