Valore Reale SGR vince in Cassazione in materia di accertamento tributario
Pubblicato il: 7/2/2024
Nel contenzioso, Valore Reale SGR S.p.A. è affiancato dagli avvocati Livia Salvini.
Con sentenza n. 1668/27/15 del 21/04/2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) nei confronti della sentenza n. 3257/23/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di Valore Reale S.G.R. s.p.a. (di seguito VR) avverso un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2006.
Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione dell’effettuazione di operazioni oggettivamente inesistenti con riferimento ad acquisti di immobili da parte del fondo comune IBISCO, gestito da VR quale società di gestione del risparmio (SGR), e alla conseguente indetraibilità dell’IVA.
La CTR rigettava l’appello proposto da AE osservando che: a) ai sensi dell’art. 3 della l. 23 marzo 1983, n. 77 «il fondo comune d’investimento [era] un patrimonio autonomo e distinto dalla società di gestione e da quello di ogni partecipante»; b) tale circostanza incideva sulla soggettività passiva a fini tributari, nel senso che la società di gestione non poteva essere chiamata a rispondere dei debiti tributari facenti capo ad IBISCO; c) in ogni caso l’Ufficio era decaduto dall’accertamento, non potendo operare il raddoppio dei termini di cui all’art. 43, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e all’art.57, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in assenza di un fatto ab origine qualificabile come reato.
Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.