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Accolto il ricorso di Teamsystem S.p.A. relativo alle imposte da cessione d'azienda


Pubblicato il: 6/19/2024

Nel contenzioso, Teamsystem S.p.A. è affiancata dall'avvocato Tonio Di Iacovo; IBM Italia S.p.A. è assistita dagli avvocati Nicola Caso e Andrea Zoccali.

Dalla sentenza impugnata si evince che alle società IBM spa, TeamSystem spa e ACG srl fu notificato l’avviso di liquidazione, emesso dall’Agenzia delle entrate, relativamente all’imposta di registro 2013.

Tra le società erano intervenuti alcuni negozi giuridici, a mezzo dei quali la IBM aveva conferito alla ACG un ramo d’azienda per l’attività di commercializzazione di prodotti e servizi di manutenzione in area contabile e gestionale, in cambio di una quota di partecipazione nella conferitaria; la IBM aveva successivamente ceduto alla TeamSystem la suddetta quota di partecipazione al prezzo di € 24.000.000,00.

L’ufficio, anche in considerazione del ristretto intervallo temporale, entro cui erano intervenuti i negozi, riqualificò unitariamente le operazioni come un’unica cessione d’azienda, ritenendole pertanto assoggettabili ad imposta di registro, ex art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Seguì il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 3639/01/2017, di accoglimento dei ricorsi.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2363/01/2018, accolse invece l’appello dell’Ufficio. Il giudice regionale ritenne che, sulla base di consolidata giurisprudenza di legittimità, riconducendo ad unità causale i negozi posti in essere tra le società, ed escludendo l’efficacia retroattiva dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dall’art. 1, comma 87, lett. a), l. 27 dicembre 2017, n. 205, la riqualificazione resa dall’ufficio fosse stata corretta.

La società ricorrente ha censurato la sentenza, affidandosi ad un unico motivo, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso. Anche la IBM, con ricorso incidentale, ha condiviso le ragioni del ricorso principale.

La Cassazione accoglie i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi delle contribuenti. Compensa le spese di causa per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità.