Il CdS respinge il ricordo de Centro Geriatrico Romano relativo al limite delle risorse assegnabili per prestazioni in Hospice
Pubblicato il: 7/1/2024
Nel contenzioso, Centro Geriatrico Romano S.p.A. è affiancato dall'avvocato Ulisse Corea; Regione Lazio è assistita dall'avvocato Rosa Maria Privitera; ASL Roma 3 è difesa dall'avvocato Fabio Ferrara.
La Casa di Cura Merry House, accreditata per l’erogazione dell’attività di hospice come centro residenziale per le cure palliative, ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il decreto del Presidente della Regione Lazio nella sua qualità di Commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale n. U00230 del 14 luglio 2014 recante la “Definizione del limite massimo di risorse assegnabili per prestazioni in Hospice (residenziale/domiciliare) con onere a carico del SSR erogate dalle strutture private accreditate per gli anni 2014 e 2015”.
La Regione intimata ha tuttavia eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata evocazione di almeno una struttura accreditata e la sua improcedibilità per l’avvenuta sottoscrizione da parte della ricorrente dell’accordo contrattuale di budget.
Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 7177 del 2021), ha ritenuto fondate le eccezioni della Regione sia sulla mancata notifica del ricorso ad altra struttura sanitaria, sia per l’avvenuta sottoscrizione dell’accordo di accreditamento contenente anche una clausola di salvaguardia relativa alla rinuncia alle azioni avverso i provvedimenti in materia di tetti di spesa.
Contro la suddetta sentenza, che ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte improcedibile il ricorso, ha proposto appello il Centro Geriatrico Romano nella sua qualità di società di gestione della Casa di Cura “Merry House”.
La Regione Lazio si è costituita in giudizio il 26 novembre 2021 mentre la ASL Roma 3 si è costituita il 13 maggio 2022. Entrambe le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n.8910 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado di giudizio.