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E-Distribuzione S.p.A. vince al Consiglio di Stato contro C&F Energy S.r.l.


Pubblicato il: 7/2/2024

Nel contenzioso, E-Distribuzione S.p.A. è affiancata dagli avvocati Giorgia Romitelli e Anna Mazzoncini; C&F Energy Azienda Agricola S.r.l. è difesa dall'avvocato Marcello Fortunato.

La società odierna appellata, con il ricorso di primo grado, esponeva di avere progettato la realizzazione, nel Comune di Altavilla Silentina, di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas da 250kw di potenza da connettere alla rete elettrica ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato “A” della delibera ARG/elt 99/08 c.d. TICA, Testo integrato delle connessioni attive), al fine di scambiare o immettere energia nella rete di distribuzione.

Nel 2013, pertanto, essa aveva presentato alla E-Distribuzione s.p.a., quale distributore competente di energia elettrica, richiesta di connessione dell’impianto, ai sensi del cit. art. 9 dell’Allegato “A” della delibera ARG/elt 99/08 (codice di rintracciabilità TO65442).

In data 22 maggio 2014, l’appellata aveva conseguito dal Comune di Altavilla Silentina regolare P.A.S. ai sensi del d.lgs. n. 28/2011 ai fini della effettiva realizzazione dell’impianto di prodizione dell’energia da biogas (prot. n. 45186). Tuttavia E-Distribuzione con provvedimento del 12 settembre 2014 aveva annullato la pratica di connessione a causa del mancato invio della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 9, comma 5, dell’Allegato A della cit. delibera ARG/elt 99/08.

La società aveva impugnato tale provvedimento e il T.a.r., con sentenza n. 26 del 2017 aveva disposto l’annullamento del provvedimento gravato.

Il T.a.r., con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa: ha accolto il ricorso “nei limiti di cui in motivazione” e condannato E - Distribuzione al risarcimento del danno da lucro cessante; ha indicato i criteri in base ai quali E - Distribuzione avrebbe dovuto formulare la propria proposta di pagamento; ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 8806 del 2023, di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado.