Accolto il ricorso di Regione Toscana avverso la realizzazione di un impianto di incenerimento rifiuti
Pubblicato il: 7/3/2024
Nel contenzioso, Regione Toscana è affiancata dall'avvocato Fabio Ciari; Polynt S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuliano Berruti.
La Regione Toscana ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso della società appellata per l’annullamento del decreto della regionale in data 9 luglio 2018, n. 11019, della direzione ambiente ed energia - settore autorizzazioni ambientali, recante l’invito a presentare entro il termine di novanta giorni la documentazione necessaria a modificare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo, con provvedimento dirigenziale in data 30 marzo 2009 n. 56/C, al fine di autorizzare come impianto di incenerimento rifiuti un preesistente impianto denominato “forno ecologico”; e il ricorso per motivi aggiunti avverso il decreto regionale del 14 febbraio 2019, n. 1832, della citata direzione, recante diffida a conformarsi alle prescrizioni di cui al provvedimento in origine impugnato.
Deve premettersi che la Polynt s.p.a., è un’azienda che opera nel settore della produzione e fornitura delle specialità chimiche e dei prodotti chimici intermedi, titolare di uno stabilimento ubicato nel Comune di San Giovanni Valdarno munito di autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo; tra gli impianti autorizzati alle emissioni in atmosfera vi è un forno ecologico per il quale la Regione Toscana con nota in data 24 agosto 2016 ha comunicato alla società l’avvio di un procedimento di riesame dell’A.I.A. ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, d.lgs. 152/2006. Tale iniziativa è stata assunta sul presupposto della qualificazione giuridica dell’impianto come inceneritore di rifiuti per il quale era necessario attivare una procedura di V.I.A.
Il verbale della conferenza di servizi è stato impugnato innanzi al T.a.r. che lo ha annullato per incompetenza, ma il servizio competente della Regione lo ha fatto proprio con conseguente emanazione di un nuovo provvedimento impugnato in questa sede unitamente in seguito alla diffida a provvedere ad effettuare quanto previsto dal decreto 9 luglio 2018, n. 11019.
La sentenza impugnata ha accolto entrambi i ricorsi in relazione al terzo motivo che censurava il difetto di istruttoria e di motivazione Le risultanze della conferenza di servizi in relazione alla conclusione che le sostanze bruciate nel forno sarebbero rifiuti non sono condivisibili poiché nel forno ecologico si genera un recupero di energia, che viene impiegato nel processo industriale e non si approfondisce il tema se le acque di processo e gli organici possano rientrare nei combustibili di cui all’Allegato X, della parte V, del d.lgs. n. 152 del 2006, né al possibile inquadramento dei residui di produzione nel concetto di sottoprodotto, limitandosi a sottolineare come la società non definisce merceologicamente quelli che potrebbero essere considerati sottoprodotti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo. Spese compensate.