Il CdS si pronuncia sul ricorso di British School Group avverso il diniego di provvedimento ampliativo
Pubblicato il: 7/3/2024
Nel contenzioso, British School Group S.r.l. è affiancata dagli avvocati Maria Vittoria Ferroni ed Eugenio Picozza.
In sintesi, il giudicato di annullamento, riferito al diniego di un provvedimento ampliativo richiesto dalla ricorrente, ha determinato un effetto conformativo consistente non già nel concreto riconoscimento della pretesa sostanziale fatta valere dalla società interessata, ma nell’obbligo del Ministero di riesaminare, in conformità ai criteri definititi dalla pronuncia, l’istanza presentata dalla ricorrente, ai fini dell’inserimento della società nell’elenco degli enti certificatori della lingua inglese.
Il danno subito dalla British School Group S.r.l. deriverebbe dalla circostanza che dall’anno 2017 non ha potuto svolgere gli esami nella qualità di ente certificatore, dovendo necessariamente rivolgersi ad enti esterni, subendo una perdita ingente di guadagni quantificabile in relazione ai certificati che non ha potuto emettere quale ente certificatore.
La società dal 2017 ad oggi non ha potuto rilasciare ben 14.150 certificati che avrebbero portato un indotto pari a circa euro 2.307.130, somma di cui chiede il risarcimento.
Nelle more del presente giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione, all’esito del procedimento di riesame dell’istanza, ha adottato un provvedimento di rigetto (AOODGPER.15736 del 12.2.2024). La ricorrente ha impugnato tale provvedimento, con motivi aggiunti proposti nel presente giudizio di ottemperanza. Contestualmente, ha impugnato lo stesso provvedimento anche con ricorso ordinario di legittimità, proposto al TAR per il Lazio (n. 4319/2024 reg.ric).
Parte ricorrente ritiene che il provvedimento con cui il Ministero ha nuovamente rigettato l’istanza della British School Group S.r.l. sarebbe nullo per violazione ed elusione del giudicato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: - dichiara l’improcedibilità del ricorso originario, per sopravvenuta carenza d’interesse; - in parte respinge ed in parte dichiara inammissibile, per difetto di competenza funzionale, il ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto specificato in motivazione; - respinge la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso originario; - dichiara in parte infondata ed in parte inammissibile la domanda risarcitoria contenuta nel ricorso per motivi aggiunti.