Accolto il ricorso di AE contro Merate Press di Cimignaghi Massimo & C.
Pubblicato il: 7/4/2024
Nel contenzioso, Merate Press di Cimignaghi Massimo & C. s.a.s. è affiancata dall'avvocato Giancarlo Marzo.
Con sentenza n. 1362/05/18 del 28/03/2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Merate Press di Cimignaghi Massimo & C. s.a.s. (di seguito MP), nonché dei soci Cimignaghi Massimo e Panzeri Giovanna Maria, e dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 278/01/16 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), la quale aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti da società contribuente e soci avverso sei avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012, due notificati alla società per IRAP e IVA e gli altri quattro notificati a ciascun socio per IRPEF.
Come si evince dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento notificati alla società riguardavano, da un lato, la contestazione di maggiori ricavi conseguenti alla vendita di libri di minifavole per bambini con annessi gadget e, dall’altro, la omessa dichiarazione di una plusvalenza conseguente alla cessione di un immobile. Gli avvisi di accertamento notificati ai soci, invece, riguardavano il reddito da partecipazione.
La CTR confermava la sentenza di primo grado con riferimento alla tassazione della plusvalenza, in ragione della inammissibilità dell’appello incidentale proposto tardivamente dall’Ufficio, e accoglieva l’appello proposto da società contribuente e soci con riferimento all’accertamento analitico induttivo dei ricavi conseguenti alla vendita dei libri di favole. In particolare, la CTR evidenziava che: a) la scelta dell’Ufficio di procedere ad accertamento induttivo in una materia così complessa e senza effettuare ulteriori indagini era stata frettolosa e superficiale e, come tale, illegittima; b) le presunzioni utilizzate dall’Ufficio non erano idonee a ricostruire il reddito della società in quanto, da un lato, non avevano tenuto conto della commercializzazione di prodotti di terzi da parte di MP, commercializzazione non soggetta ad IVA, e, dall’altro, non si era tenuto debitamente conto del costo medio dei gadget allegati alle minifavole (anche in ragione della vendita di cofanetti con favole plurime), peraltro spesso restituiti perché invenduti (come spesso accade in ambito editoriale); c) doveva ritenersi scorretta anche l’omogenizzazione, sotto il profilo fiscale, dell’incidenza del valore dei gadget con riferimento all’imposta da assolvere.
Avverso la sentenza della CTR, AE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

