Respinto il ricorso di CAM S.p.A. per la realizzazione di un parcheggio interrato a Roma
Pubblicato il: 7/4/2024
Nel contenzioso, CAM S.p.A. è affiancata dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia; Roma Capitale è difesa dall'avvocato Luigi D'Ottavi.
Viene posta all’attenzione del Collegio la fase rescissoria del giudizio che ha condotto alla revocazione della sentenza di questa Sezione n. 4829 del 2021, con cui era stato accolto l’appello incidentale di Roma Capitale e respinto l’appello principale dell’odierna ricorrente C.A.M. S.p.a. proposti avverso la sentenza del T.a.r. Lazio n. 11035 del 2014 che, a sua volta, aveva parzialmente accolto l’originaria domanda risarcitoria proposta da C.A.M. S.p.a.
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dal progetto (originariamente proposto dal Consorzio Parcheggi per la Città, dante causa dell’odierna ricorrente) concernente la realizzazione di un parcheggio interrato in via Enrico Fermi a Roma, su un’area di proprietà comunale e di un parco attrezzato nelle prossimità del parcheggio stesso, sito nell’area golenale del Lungotevere di Pietra Papa, ove avrebbero dovuto essere trasferiti i platani presenti sulla via Enrico Fermi.
All’esito di un articolato iter procedimentale e dopo l’autorizzazione di cui all’Ordinanza n. 342 del 7 luglio 2010, emanata dal Commissario Delegato per l’emergenza parcheggi e traffico, interveniva la determinazione conclusiva n. 35 del 21 luglio 2010, con cui veniva autorizzata la realizzazione del progetto, subordinandola all’adempimento di dettagliati e precisi oneri a carico della C.A.M. S.p.a. e prevedendo una condizione sospensiva consistente nell’individuazione di una nuova area su cui reimpiantare i platani di via Enrico Fermi, in ragione dell’indisponibilità sopravvenuta di quella originariamente prevista.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la società C.A.M. S.p.a. – già C.A.M. S.r.l. – aveva chiesto la condanna di Roma Capitale al risarcimento del danno, quantificato in euro 19.000.000,00, derivante dalla sospensione dei lavori per la realizzazione del parcheggio, ordinata in data 25 marzo 2011 dal Servizio Giardini del Comune fino al successivo periodo di stasi vegetativa, sul presupposto che l’anzidetta sospensione fosse dipesa dalla stessa amministrazione comunale e dagli ostacoli dalla medesima frapposti rispetto all’espianto degli alberi.
T.a.r. Lazio, con la già menzionata sentenza n. 11035 del 2014, aveva accolto la domanda di risoluzione della convenzione ritenendo che Roma Capitale non avesse dato adeguata prova di aver adempiuto ai propri obblighi, facendo quanto possibile per consentire la realizzazione dell’intervento, né di aver profuso ogni “sforzo in suo potere per contrastare eventuali situazioni di illegalità (ad esempio, collaborando con le località autorità di pubblica sicurezza, ovvero informando adeguatamente la cittadinanza)”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo respinge quanto alla fase rescissoria, con conseguente conferma del medesimo esito già delineato dalla sentenza n. 4829 del 24 giugno 2021, pronunciata sull’appello R.G. n. 946 del 2015.