Respinto il ricorso di Pedranzini Supermercati S.r.l. contro il Comune di Grosio
Pubblicato il: 7/4/2024
Nel contenzioso, Pedranzini Supermercati S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paolo Bertacco, Andrea Manzi e Bruno Santamaria; il Comune di Grosio è assistito dall'avvocato Bruno Bianchi.
Pedranzini Supermercati S.r.l. propone appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 26 febbraio 2020, n.375, con cui è stata respinta la domanda di annullamento avverso le delibere con cui il Consiglio comunale di Grosio ha respinto la proposta di Piano attuativo in variante del PGT (delibera n. 24 del 26 maggio 2017) e ha approvato la variante puntuale al P.G.T. per la modifica della scheda d'ambito n. 16 del Documento di Piano nonché dell'articolo 5.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (delibera n. 42 del 13 ottobre 2017).
In particolare la Pedranzini Supermercati S.r.l., azienda agricola di montagna del territorio valtellinese, operante nel settore della produzione artigianale di prodotti tipici locali e relativa vendita, aveva presentato un progetto che prevedeva l’insediamento di un centro polifunzionale integrato per il turismo e commercio nell’area “artigianale Castello”, con trasformazione e vendita di prodotti tipici aziendali, un impianto di carburante, un info-point turistico nonché un’area attrezzata per la sosta di camper/pullman.
Il Comune di Grosio non aveva accolto la proposta in quanto simile progetto comportava un profilo di variante superiore al limite massimo del 20% della SLP complessiva.
Il Tribunale adito rigettava il ricorso ritenendo legittimo l’operato del Comune di Grosio in quanto il progetto presentato risultava non conforme alle previsioni operanti nell’area che consentono di insediare funzioni anche commerciali “nella misura massima del 20% della SLP per la vendita dei prodotti dell’azienda qui insediata (spaccio aziendale)”, in parziale deroga al generale divieto di insediamento di grandi e medie strutture di vendita sul territorio comunale ex articolo 5.2 delle N.T.A. del P.d.R. del P.G.T. La deroga risultava funzionale a legittimare l’installazione di uno spaccio aziendale di dimensioni limitate e non tali da stravolgere la destinazione ad attività produttive dell’area.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.00000 (quattromila/00), oltre accessori dovuti per legge.