Respinto il ricorso di Wayap contro il Comune di Brescia relativo al canone di esposizione pubblicitaria
Pubblicato il: 7/5/2024
Nel contenzioso, Wayap S.r.l. è affiancata dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura; il Comune di Brescia è assistito dagli avvocati Gisella Donati e Francesca Moniga.
La controversia è relativa alla legittimità della disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1 commi 816-835 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - cosiddetto canone unico patrimoniale - adottata dal Comune di Brescia.
L’appellante Wayap S.r.l., società che si occupa della progettazione e della commercializzazione di servizi pubblicitari, anche mediante la messa a disposizione di impianti di cartellonistica stradale e titolare, nell’ambito di questa attività, di alcune autorizzazioni pubblicitarie rilasciate dal Comune di Brescia, impugna la sentenza in epigrafe con cui il Tribunale amministrativo della Lombardia – sezione staccata di Brescia ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla medesima e da un’altra società, titolare anch’essa nel territorio comunale di numerose istallazioni pubblicitarie nella cui gestione, a seguito di atto di acquisto, è subentrata l’appellante, avverso i seguenti atti: a) deliberazione consiliare n. 6 di data 14 gennaio 2021 con la quale è stato istituito il canone unico patrimoniale e approvato il regolamento per l'applicazione del canone stesso, con il relativo allegato A (Strade, spazi e altre aree pubbliche oggetto di occupazione); b) deliberazione consiliare n. 8 di data 14 gennaio 2021 con (occupazione di suolo temporanea); c) ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, ove occorra, gli atti e i provvedimenti applicativi con cui era richiesto in relazione a specifici impianti pubblicitari il pagamento del canone unico in applicazione del regolamento e delle tariffe come determinate, per l'anno 2021, nella deliberazione consiliare n. 8/2021 e nei relativi allegati (in particolare, l'avviso di scadenza del canone patrimoniale n. 1201/2021 del 19 marzo 2021, nonché la nota del responsabile del Settore SUE, SUAP e Attività Commerciali datata 28 giugno 2021).
Il T.a.r. ha ritenuto infondate tutte le censure, a mezzo delle quali le ricorrenti contestavano sia il fondamento del potere esercitato dal Comune sia il contenuto delle singole previsioni, per la parte che incide sugli impianti pubblicitari.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa interamente tra le parti costituite le spese di giudizio.