Respinto il ricorso della Pellegrini S.p.A. per l'adeguamento dei prezzi nei servizi di refezione scolastica
Pubblicato il: 7/5/2024
Nel contenzioso, Pellegrini S.p.A. è affiancata dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Paolo Provenzano e Guglielmo Aldo Giuffrè; il Comune di Assago è assistito dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli.
La Pellegrini S.p.a. - azienda operante nel settore della ristorazione collettiva - è l’affidataria del servizio di ristorazione scolastica e altre utenze, per il periodo 1 settembre 2021 – 31 agosto 2026, affidato dal Comune di Assago con determina n. 377 del 2 luglio 2021 e con contratto stipulato il successivo 23 novembre 2021.
Con istanza del 18 gennaio 2023 la società ha rappresentato al Comune che vi era stata “una variazione dei listini delle derrate in acquisto dal 1° dicembre, del 20% circa, a cui si aggiungono aumenti dei costi legati alla logistica ed all’energia”. Ha quindi richiesto un adeguamento, “a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari all’11,3%, in linea con l’ultimo dato disponibile dell’andamento dell’Indice Istat Foi (dicembre 2022), e per altro verso, che venga inclusa all’interno del contratto un adeguamento annuale dei prezzi sulla base del medesimo indice al primo gennaio di ogni anno, anziché al 31 agosto”. L’istanza è stata respinta dal Comune con nota del 27 marzo 2023.
A seguito di tale diniego, la Pellegrini in data 7 aprile 2023 ha nuovamente rinnovato la richiesta di revisione, respinta il successivo 18 aprile 2023; una terza istanza, presentata il 21 aprile 2023 e con la quale è stata presentata, in via gradata, la richiesta di adeguamento, pari al 4%, è stata respinta il 3 maggio 2023.
I tre dinieghi sono stati impugnati dinanzi al Tar Milano.
Con sentenza della sez. I 17 novembre 2023, n. 2705, il Tar Milano ha respinto il ricorso ritenendo non applicabile la clausola di revisione prezzi.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.