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Il CdS si pronuncia sul ricorso di SAD Trasporto Locale SpA contro la sanzione AGCM per abuso di posizione dominante


Pubblicato il: 7/5/2024

Nel contenzioso, SAD Trasporto Locale S.p.A. è affiancata dall'avvocato Simone Gambuto; la Provincia Autonoma di Bolzano è assistita dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Jutta Segna, Patrizia Pignatta, Lukas Plancker e Luca Graziani.

 S.A.D. – Trasporto Locale s.p.a. ha appellato la sentenza n. 581/2021, con la quale il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto dalla Società avverso il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 27635 del 10.4.2019.

Con tale provvedimento l’Autorità aveva accertato che S.A.D. aveva posto in essere un abuso di posizione dominante contrario alla previsione di cui all’art. 102 del T.F.U.E., consistente nel ritardo e rifiuto di fornire informazioni necessarie ai fini della realizzazione della procedura competitiva per il nuovo affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano di passeggeri su gomma nella Provincia di Bolzano.

Contestualmente, aveva ordinato alla Società di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata; condannato S.A.D. ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.147.275 milioni di euro.

S.A.D. ha, quindi, proposto appello, articolando dieci motivi di censura.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: i) dichiara inammissibili il novo e il decimo motivo; ii) in parziale riforma della sentenza di primo grado, annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione complessivamente irrogata che ridetermina, ai sensi dell’art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a. in euro 803.092,50; iii) respinge gli ulteriori motivi di appello; iv) condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore dell’Autorità e della Provincia appellate che si liquidano per ciascuna di esse (già operata la riduzione di ½) in complessivi euro 5.000, oltre accessori come per legge; per la restante metà compensa le spese.

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