Il CdS si pronuncia sulla controversia relativa ai finanziamenti per il potenziamento delle strutture di ricerca laziali
Pubblicato il: 7/5/2024
Nel contenzioso, Regione Lazio è affiancata dall’avvocato Rita Santo; CNCCS – Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening è assistito dall’avvocato Marco Annoni; Lazio Innova S.p.A. è difesa dall’avvocato Marcello Clarich.
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio il Consorzio Nazionale di Composti Chimici e Centro Screening (CNCCS) impugnava la graduatoria definitiva, e gli atti ad essa presupposti, relativa alla procedura comparativa finalizzata alla selezione di progetti di “potenziamento della capacità di produrre ricerca nella Regione Lazio da parte di una delle 97 infrastrutture di ricerca ritenute prioritarie dal Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca 2014 –2020 (Infrastruttura PNIR)”, da finanziare mediante l’attribuzione di un contributo pubblico a fondo perduto, reso disponibile nell’ambito della “dotazione finanziaria massima di 10 milioni di euro a valere sulle risorse del POR FESR Lazio 2014 – 2020”.
Il CNCCS precisava di agire in giudizio per conseguire l’ammissione del proprio progetto al finanziamento, previa esclusione di soggetti in tesi illegittimamente ammessi alla procedura e previo accertamento dell’erroneità dei punteggi assegnati al progetto da essa presentato. In subordine, dichiarava di agire per l’annullamento dell’intera procedura in ragione dell’interesse strumentale alla sua rinnovazione.
Il ricorso si fondava, quindi: su una serie di censure finalizzate a dimostrare l’illegittimità dell’ammissione alla procedura di tre dei quattro, progetti presentati da ENEA; su censure tese a dimostrare l’illegittimo mancato riconoscimento, al progetto presentato dalla CNCCS, di alcuni punteggi, che avrebbero consentito una collocazione utile in graduatoria; e infine su alcune censure tese a dimostrare l’illegittimità dell’intera procedura e dell’Avviso di indizione della procedura.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 196 del 2021 respingeva in toto il ricorso.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi ex art. 112, comma 5, c.p.a. in epigrafe indicati, previa riunione dei medesimi, fornisce i chiarimenti richiesti nei sensi di cui in motivazione, fissando per l’ulteriore compiuta esecuzione della sentenza n. 10917/2023 il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della presente decisione.