Respinto il ricorso del Comune di Andria contro Italgas Reti S.p.A.
Pubblicato il: 7/6/2024
Nel contenzioso, il Comune di Andria è affiancato dall'avvocato Giuseppe De Candia; Italgas Reti S.p.A. è assistita dall'avvocato Giuseppe Caia.
Con determina dirigenziale del 29 gennaio 2014, comunicata il 5 gennaio 2016, il Comune di Andria disponeva l’adeguamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale per l’anno 2013 a carico del concessionario Italgas s.p.a. (oggi Italgas Reti s.p.a.) ai sensi dell’art. 46-bis, comma 4, d.l. n. 159 del 2007; la comunicazione del provvedimento era stata preceduta da una diffida del 26 agosto 2015 avente a oggetto la richiesta di corresponsione del suddetto aggiornamento del canone.
Avverso tali atti la Italgas proponeva ricorso (nei confronti della citata diffida e atti correlati), integrato da motivi aggiunti (avverso la citata determina del 29 gennaio 2014 e atti connessi) deducendo che per l’annualità 2013 alcun somma per adeguamento del canone concessorio era dovuta al Comune di Andria.
Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza del Comune di Andria, ravvisata la propria giurisdizione, accoglieva nel merito il ricorso, in linea con i precedenti di cui alle sentenze n. 1081 del 2020 e n. 748 del 2021 del medesimo Tar (e, per esse, col precedente n. 1886 del 2019 del Tar Campania), cui la sentenza espressamente si richiamava.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Comune di Andria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; Compensa le spese del presente grado di giudizio fra le parti.