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Accolto il ricorso di Vivenda relativo all’appalto di ristorazione scolastica nel Comune di Terracina


Pubblicato il: 7/6/2024

Nel contenzioso, la società Vivenda S.p.A. è affiancata dall’avvocato Michele Perrone e Angelo Michele Benedetto; il Comune di Terracina è assistito dall’avvocato Lina Vinci; Innova S.p.A. è difesa dagli avvocati Francesco Scacchi, Elio Leonetti, Riccardo Esposito e Chiara Tortorella.

Con determina n. 1503 del 27 dicembre 2021 il Comune di Terracina ha bandito la gara volta all’affidamento, con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie site nel Comune di Terracina, anni scolastici dal 2022/2023 al 2026/2027. L’importo totale dell’appalto è stato quantificato in € 3.080.000,00.

Alla gara hanno partecipato tre operatori economici: la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. coop, in raggruppamento, la Innova S.p.a. e la RI.CA. S.r.l.

Nella seduta di gara del 28 aprile 2022, il RUP ha rilevato la non conformità delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa delle concorrenti ed ha disposto il soccorso istruttorio; nel corso della seduta di gara del 10 maggio 2022 il RUP ha proceduto alla verifica della documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio ed ha ammesso al prosieguo la Cooperativa e la Innova S.p.a., escludendo invece la RI.CA. S.r.l.

All’esito della procedura, con determinazione n. 1355 del 1° agosto 2022, la gara è stata aggiudicata alla Innova S.p.a.

Con ricorso proposto dinanzi al Tar Latina la Cooperativa - in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con la società Vivenda S.p.a. (mandante) - nonché la stessa società Vivenda S.p.a. (mandante) - in proprio e in qualità di mandante del R.T.I. con la Cooperativa di Lavoro Solidarietà e Lavoro Soc. coop. (mandataria) - hanno impugnato l’aggiudicazione della gara sul rilievo che la Innova non avrebbe avuto un requisito di idoneità richiesto dal disciplinare, id est la “disponibilità di una struttura da destinare a centro cottura”.

Con sentenza 13 febbraio 2024, n. 118, il Tar Latina ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi e limiti di cui in motivazione e lo respinge per il resto; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tar Latina 13 febbraio 2024, n. 118, che conferma per il resto, accoglie in parte il ricorso proposto in primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione. Compensa tra le parti in causa le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.