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Respinto il ricorso di Sa.Mi. S.r.l. per l'aggiudicazione dei lavori nell'ateneo dell'Università di Catanzaro


Pubblicato il: 7/8/2024

Nel contenzioso, Sa.Mi. S.r.l. è affiancata dagli avvocati Francesco Mollica e Francesco Zaccone; Costruzioni Procopio S.r.l. è assistita dall'avvocato Giovanni Spataro.

L’appellante ha impugnato la sentenza n. 154 del 30 gennaio 2024, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione I, ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro recante l’esclusione dalla “procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato relativo ai lavori di realizzazione di un edificio aule presso il campus universitario Salvatore Venuta, comprensivo di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - CIG 9448831DFF – CUP F62E20000020006” da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo pari a € 6.314.411,76 .

L’università e la controinteressata Costruzioni Procopio s.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con mandanti ROGU Costruzioni s.r.l. e CO.E.S. di Francesco Guzzo s.r.l., si sono costituite nel presente grado di giudizio chiedendo la reiezione dell’appello.

Il Tar Calabria, dinanzi al quale è stata impugnata la determinazione di esclusione di SA.MI., ha respinto il ricorso osservando che è incontestato che l’esponente non abbia allegato all’offerta l’attestazione della qualificazione SOA per i lavori specialistici OS4 - inerenti alla fornitura, montaggio e manutenzione o ristrutturazione d’impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione - non manifestando al contempo la volontà di far ricorso alla modalità di qualificazione semplificata ex art. 90, comma 1, DPR n. 207/2010: omissione non riconducibile all’errore materiale.

A fronte, pertanto, della mancata allegazione di un requisito tecnico nei termini appena chiariti, il Tar ha escluso l’ammissibilità del soccorso istruttorio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.