Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Respinto il ricorso di Edil Alta S.r.l. per il servizio di gestione rifiuti nel Comune di Molfetta


Pubblicato il: 7/10/2024

Nel contenzioso, Edil Alta S.r.l. è affiancata dall'avvocato Giovanni Vittorio Nardelli; AGER Puglia è difesa dall'avvocato Francesco Nanula; CISA S.p.A. è assistita dagli avvocati Pietro e Luigi Quinto.

Oggetto del contendere è il provvedimento con cui l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha escluso la società odierna appellante dalla procedura di gara, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della concessione relativa alla costruzione e gestione dell’impianto di trattamento e recupero dei rifiuti da spazzamento stradale di Molfetta.

Nello specifico, la Commissione giudicatrice ha rilevato “che al documento di asseverazione del PEF inserito dall’O.E. Edil Alta nella Busta Economica non risulta allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto asseveratore”.

Alla richiesta di chiarimenti la società ha dato riscontro trasmettendo l’attestazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla quale si evince che il soggetto asseveratore è una persona fisica, iscritta nel Registro dei Revisori legali di cui al d.lgs. n. 39 del 2010.

 La Commissione ha tuttavia riscontrato una difformità rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis.

Ciò ha comportato l’esclusione della società – che si era collocata al primo posto della graduatoria stilata dopo la verifica dell’offerta tecnica e di quella economica – e l’aggiudicazione della gara al r.t.i. costituendo tra le società Cisa s.p.a. e Navità s.r.l. a socio unico.

Con il ricorso di primo grado la Edil Alta s.r.l. ha impugnato i suddetti atti.

Il T.a.r. – nella resistenza di Ager Puglia e del r.t.i. controinteressato - con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, di cui in epigrafe, lo respinge. Condanna la società appellante alla rifusione delle spese del grado in favore delle due parti resistenti, che liquida, per ciascuna, in euro 4.000,00, e quindi complessivamente in euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre gli accessori di legge, se dovuti.