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Respinto il ricorso di Mediatica Digital S.p.A. relativo al servizio per la gara CONSIP di interviste digitali e telefoniche


Pubblicato il: 7/10/2024

Nel contenzioso, Mediatica Digital S.p.A., MG Research S.r.l. e Noto Sondaggi S.r.l. sono affiancate dall'avvocato Francesco Scanzano; Centro Statistica Aziendale S.r.l., Intellera Consulting S.p.A. e EMG S.r.l. sono assistite dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti e Dario Caportorto.

Le imprese odierne appellanti hanno formato un raggruppamento temporaneo che si è piazzato al secondo posto in graduatoria all’esito della procedura ad evidenza pubblica, indetta da Consip s.p.a. per conto dell’Istituto Nazionale di Statistica– ISTAT, per l’affidamento dell’appalto dei servizi di conduzione e gestione di interviste “CAPI” (Computer Assisted Personal Interview) per la realizzazione di indagini continue e dei servizi connessi, strumentali e opzionali. L’appalto doveva aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Esse appellano la sentenza del TAR Lazio, n. 14921/2023, che – per la parte qui in rilievo – ha respinto il loro ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto in favore della prima classificata, il raggruppamento temporaneo “CSA” (la cui mandataria è la Centro Statistica Aziendale s.r.l.).

L’atto di appello è affidato a quattro motivi (numerati da “II” a “V”) con i quali si ripropongono, in particolare (ma non solo), le censure che, in primo grado, avevano ad oggetto la valutazione di non anomalia dell’offerta di CSA e i relativi giustificativi, a valle dei giudizi resi dal seggio di gara sulle offerte tecniche. In base a tali motivi, corredati da un’istanza istruttoria (che ripropone quella disattesa, in prime cure, dal TAR), viene dunque domandata la riforma e l’annullamento della sentenza di prime cure, con conseguente accoglimento, in parte qua, del ricorso di primo grado e, per l’effetto, con esclusione dell’impresa aggiudicataria dalla gara, “senza rinnovazione della verifica dell’anomalia”, ovvero, in via subordinata, con annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore.

 È anche avanzata domanda di risarcimento in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto stipulato nelle more con il raggruppamento aggiudicatario, con conseguente domanda di subentro nell’esecuzione dell’appalto, ovvero, in subordine, domanda di risarcimento per equivalente.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, Respinge l’appello. Condanna le appellanti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore di ciascuna delle controparti (anche collettivamente) costituite, per un totale di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori di legge.