Il CdS respinge il ricorso del MIMS contro SATAP relativo ai lavori di ammodernamento del tratto autostradale A4 Torino-Milano
Pubblicato il: 7/11/2024
Nel contenzioso, SATAP S.p.A. è affiancata dagli avvocati Gianluca Brancadoro, Umberto Giardini, Alessandro Mazza, Carlo Mirabile e Manuela Sanvido.
Con la sentenza meglio individuata in epigrafe, che forma oggetto di appello da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il TAR Piemonte ha accolto il ricorso presentato da SATAP s.p.a., società concessionaria per la costruzione e la gestione dell’autostrada A4 Torino-Milano, contro la nota prot. n. 6791, del 26 aprile 2016, con la quale l’ente concedente ha calcolato la percentuale di ribasso da applicarsi ai lavori di ammodernamento del lotto autostradale n. 1.4.1, nel 2009 affidati dalla società concessionaria a un’impresa infragruppo. Rispetto al valore che era stato individuato da SATAP (pari al 15,552%) il Ministero, ritenendolo non attendibile, ha fissato la diversa percentuale del 19,442%.
L’accoglimento del TAR è stato disposto in relazione al motivo che aveva lamentato il difetto di adeguata motivazione, “in ordine ai risultati dell’istruttoria, nella specie assente”, con conseguente non intellegibilità del percorso logico seguito per l’adozione della percentuale. Ciò – ha precisato il TAR – a fronte dei criteri utilizzati da SATAP e dettagliatamente illustrati al Ministero, i quali avrebbero richiesto una “ben più attenta valutazione da parte dell’amministrazione”.
Il Ministero, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha affidato l’appello a due motivi di gravame, a loro volta articolati in più profili di censura, chiedendo l’annullamento e/o la riforma della sentenza di prime cure, con conseguente reiezione del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, a) respinge l’appello principale; b) dichiara improcedibile l’appello incidentale. Compensa le spese del presente grado di giudizio.