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Improcedibilità del ricorso del MIT contro il Circolo Velico di Monterosso


Pubblicato il: 7/11/2024

Nel contenzioso, il Circolo Velico Monterosso "Gino e Bebe De Andreis" è affiancato dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich.

Con la sentenza appellata, in accoglimento del ricorso, è stata annullata la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Capitaneria di Porto di La Spezia – n. 0046885 dell’8.9.2022 relativo al Regolamento per il “porticciolo turistico del Gigante di Monterosso al Mare” di cui all'Ordinanza dell'Autorità Marittima n. 98 del 22.06.1989, in forza del quale il divieto di balneazione è stato esteso all'intero specchio acqueo in concessione.

 Solo nel 2022 il Comune si è interrogato sulla legittimità di tale assetto, in occasione dell’irrogazione di una sanzione amministrativa al Circolo velico da parte della Guardia di finanza in seguito ad un controllo amministrativo e, quindi, con nota del 31.8.2022 ha chiesto un chiarimento alla Capitaneria di porto sulla balneabilità dell’arenile.

 Il Tar ha osservato che la concessione del 1966 indica effettivamente quale oggetto il “porticciolo”, ma tale sintetica previsione non ha impedito al Comune e alla Capitaneria di porto di ritenere per 60 anni che la concessione riguardasse un’area ripartita in due zone: il porticciolo/darsena (con divieto di balneazione) e l’arenile balneabile.

 Risulta dunque evidente, ha osservato il Tar, che la civica amministrazione e la Capitaneria di porto - titolari del potere di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione della concessione – pur essendo a conoscenza dello svolgimento dell’attività balneare, non l’hanno mai sanzionata ritenendola ricompresa nella concessione.

Ne consegue, ha concluso il Tar, che l’atto impugnato è illegittimo per violazione del regolamento emanato con ordinanza n. 98 del 1989 e per contraddittorietà con i precedenti atti emanati in relazione alla medesima questione.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuta carenza d’interesse, e per l’affetto annulla senza rinvio la impugnata sentenza.