Accolto il ricorso del MASE contro Ansaldo Energia S.p.A.
Pubblicato il: 7/6/2024
Nel contenzioso, Ansaldo Energia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti, Alessandro Salustri e Francesca Pollicina.
Ansaldo Energia s.p.a. presentava al Ministero delle Attività Produttive (allora competente) istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex lege 55/2002 al fine di realizzare di una centrale elettrica a ciclo combinato nel Comune di Cassano allo Jonio.
Successivamente la detta società comunicava l’intenzione di abbandonare l’iniziativa chiedendo contestualmente al Ministero di essere esonerata dal pagamento del contributo (pari allo 0,5 per mille) dovuto per la valutazione di impatto ambientale (VIA).
L’istanza era respinta con una serie di note, l’ultima delle quali in data 16 settembre 2004, essendo, ad avviso del Ministero, il contributo dovuto anche in caso di successiva rinuncia alla realizzazione dell’opera.
Avverso l’ultima nota del Ministero, Ansaldo Energia presentava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che, con D.P.R. del 30 ottobre 2008, lo dichiarava inammissibile; in data 29 maggio 2009, Ansaldo Energia “riassumeva” la causa dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova che dichiarava la propria incompetenza per territorio.
La causa veniva trasferita alla CTP di Roma e iscritta a ruolo d’ufficio; con sentenza n. 12587, depositata il 23 maggio 2017, veniva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso straordinario originario.
Avverso la sentenza di appello, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Corte accoglie il primo motivo con riguardo ai punti a) e b) nei termini indicati in motivazione; assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso originario in riassunzione. Compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.600,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.