La Cassazione rigetta i ricorsi tributari di ICM S.p.A. e Palladio Team S.r.l.
Pubblicato il: 7/8/2024
Nel contenzioso, ICM S.p.A. e Palladio Team S.r.l. sono affiancate dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Gabriele Verzelli e Simone Mazzoni.
Le società ricorrenti ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a., Palladio Team s.r.l., già Palladio Team s.p.a., Palladio Holding s.p.a., già Palladio Finanziaria s.p.a., e ICM s.p.a., già Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a., quale incorporante Maltauro Immobiliare s.r.l., rappresentano di aver depositato istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per l’anno d’imposta 2011 in relazione alla loro partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare, in base alle previsioni di cui all’art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010, nella versione introdotta dall’art.8, comma 9, d.l. n. 70/2011, conv. con l. n. 106/2011; la somma era ritenuta non dovuta in ragione della illegittimità della disciplina che ha introdotto tale imposta, sia in riferimento a norme unionali e convenzionali, che ne imponevano la disapplicazione, sia in riferimento a norme costituzionali, rispetto alle quali chiedevano di proporre questione di legittimità costituzionale.
A fronte del silenzio-rifiuto dell’amministrazione le contribuenti ricorrevano alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Vicenza, che respingeva le domande. In sede di gravame la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto, adita con appelli distinti poi riuniti, confermava la sentenza di primo grado, evidenziando la sopravvenuta decisione della Corte costituzionale, n. 231 del 2015.
Ricorrono per cassazione le società contribuenti con separati speculari ricorsi, formulando cinque identici motivi, illustrati poi da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
La Corte rigetta i ricorsi; condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 34.591,40 per compensi, oltre spese prenotate a debito.