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Meta Platforms Inc. vince il contenzioso al CdS in materia di tutela dei diritti d'autore nelle Audio Library


Pubblicato il: 7/13/2024

Nel contenzioso, Meta Platforms Inc. è affiancata dagli avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa e Alessandro Di Giò; SIAE è difesa dagli avvocati Massimo Luciani e Patrizio Ivo D'Andrea.

 La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla negoziazione avviata dalle appellanti e SIAE per il rinnovo della licenza scaduta nel 2022, relativa all'utilizzo dell'archivio dei contenuti musicali protetti da SIAE in una Audio Library presente sulle piattaforme dalla quale è possibile scaricarli.

 Con delibera del 4 aprile 2023 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM o Autorità), su impulso di SIAE avviava un procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 14 della L. n. 287/1990 nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms Technologies UK Limited e Facebook Italy S.r.l. (di seguito indicate anche come META) teso all’accertamento di eventuali violazioni dell’art. 9 della L. n. 192/1998 (recante «Abuso di dipendenza economica») e, in particolare, dei doveri di buona fede, correttezza e trasparenza nella  negoziazione della nuova licenza, abusando dello stato di soggezione negoziale in cui verserebbe la controparte.

 A seguito del reiterato rifiuto di META (da ultimo, in data 9 febbraio 2023) di consentire a SIAE l’accesso ai propri dati finanziari, quest’ultima, in data 8 marzo 2023, formulava una proposta basata su proprie stime, a valere per i successivi 24 mesi. META, invocando limitazioni derivanti dal budget preventivato, il 13 marzo (in prossimità della scadenza del CNS prevista per il successivo 17) rifiutava la proposta e contestualmente formulava una controproposta definitiva, assegnando per l’adesione il termine di un giorno, rappresentando contestualmente che in caso di mancata accettazione delle condizioni offerte avrebbe rimosso il repertorio SIAE dalla propria Audio Library.

 Il rifiuto opposto da SIAE determinava quindi, il 16 marzo successivo, la rimozione dei contenuti musicali dalla Audio Library.

AGCM, a conclusione dell’istruttoria, condotta ricorrendo anche all’audizione delle parti, riteneva prima facie la sussistenza di uno stato di dipendenza economica di SIAE nei confronti di META riconducibile alla previsione di cui all’art. 9 della L. n. 192/1998, come novellato dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 118/2021, introduttiva della presunzione di dipendenza dell’impresa che utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale.

 Al comportamento di META veniva, altresì, attribuito un potenziale negativo impatto sulla concorrenzialità del mercato di riferimento, da non ritenersi, come invece affermato da quest’ultima, ristretto a quello dei diritti d’autore.

 Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al Tar per il Lazio. l Tar, riuniti i ricorsi (aventi contenuti identici, ad eccezione del settimo motivo del primo, non formulato da Meta Ireland, Platforms Technologies e Facebook), definiva il giudizio con sentenza di rigetto n. 16069 del 30 ottobre 2023.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i ricorsi di primo grado annullando il provvedimento con essi impugnato. Spese compensate.