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Il CdS respinge il ricorso di Confapi Lombardia contro Banca del Mezzogiorno


Pubblicato il: 7/15/2024

Nel contenzioso, Confapi Lombardia è affiancata dall'avvocato Alberto Salvadori; Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. è assistita dall'avvocato Gianluigi Iannetti.

Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 44 del 2021 del Tar Brescia, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società per l’annullamento dei seguenti atti: della nota del 1 febbraio 2017 per mezzo della quale la banca convenuta ha comunicato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente; del verbale del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia ex L. 662/1996 che ha deliberato la revoca/inefficacia della garanzia concessa alla ricorrente.

 In particolare, con tali atti il Gestore del Fondo di Garanzia dichiarava “l’inefficacia/revoca” della controgaranzia già concessa a Confapi, rilevando che al momento della richiesta della controgaranzia, Confapi era a conoscenza, sulla base delle comunicazioni ricevute dall’impresa beneficiaria del finanziamento, che l’ultimo bilancio approvato da  quest’ultima era quello del 2011, sicchè il lungo lasso di tempo intercorso tra la data di approvazione del bilancio 2011 da parte dell’impresa beneficiaria (26 aprile 2012) e la data della richiesta di ammissione alla controgaranzia da parte di Confapi (19 ottobre 2012) avrebbe imposto a quest’ultimo di aggiornare la valutazione della Classe di rischio dell’impresa beneficiaria.

All’esito del giudizio di primo grado il Tar respingeva il ricorso. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del doppio grado di giudizio compensate.