Accolto il ricorso di CoNaTeCo per il risarcimento danni dovuti dal mancato drenaggio degli ormeggi nel Porto di Napoli
Pubblicato il: 7/15/2024
Nel contenzioso, Consorzio Napoletano Terminal Containers S.p.A. - Co.Na.Te.Co. è affiancato dall'avvocato Enrico Soprano; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è assistita dall'avvocato Antonio Del Mese.
La controversia ha ad oggetto la corretta esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, in relazione all’accertamento del diritto del Consorzio Napoletano Terminal Containers – Co.Na.Te.Co. S.p.a. di conseguire il risarcimento dei danni subiti a seguito della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in prossimità degli ormeggi dal n. 50 al n. 55, in forza della concessione stipulata fra le parti in data 16 luglio 2008.
In particolare, con la sentenza di cui si chiede l’esecuzione, la Sezione V del Consiglio di Stato, pronunziando sugli appelli principale e incidentale rispettivamente proposti dal Consorzio e dall’Autorità avverso la sentenza n. 3774/2016 del Tar della Campania – Napoli, ha così statuito: “respinge l’appello incidentale; accoglie in parte l’appello principale; per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di I grado, accoglie nei sensi di cui in motivazione la domanda risarcitoria del CO.NA.TE.CO.- Consorzio Napoletano Terminal Container S.p.a.”
In esecuzione del suddetto giudicato, con nota prot. n. 21951 del 3 agosto 2023, l’Autorità ha trasmesso al Consorzio la relazione istruttoria di cui al prot. n. 21212 del 21 luglio 2023, dichiarando la propria disponibilità a corrispondere l’importo omnicomprensivo di € 907.600,00.
Ritiene il Consorzio che la suddetta proposta non sia rispettosa del giudicato, in quanto i criteri di calcolo del risarcimento del danno da lucro cessante applicati costituirebbero una surrettizia e, per ciò solo, inammissibile rivisitazione delle statuizioni cristallizzate nella sentenza n. 3774/2016 del Tar Campania, solo in parte riformata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 11119/2022.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per l’esecuzione, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara che, in esecuzione del giudicato contenuto nella sentenza di cui in epigrafe, per le annualità successive al 2010, nel periodo di riferimento, la somma dovuta per il risarcimento del danno è pari ed euro 2.163.110,00