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Inammissibilità del ricorso di Mundys S.p.A. contro gli atti relativi alla convenzione unica autostradale con ANAS e ASPI


Pubblicato il: 7/16/2024

Nel contenzioso, Mundys S.p.A. (Atlantia S.p.A.) è affiancata dagli avvocati Andrea Zoppini e Giorgio Vercillo; ADUSBEF - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari è assistita dall'avvocato Daniele Granara; Autostrade per l'Italia è difesa dagli avvocati Marco Annoni, Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni; Holding Reti Autostradali S.p.A. è rappresentata dall'avvocato Aristide Police; Codacons è assistito dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi.

La società Mundys S.p.A. ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 agosto 2023, n. 7925, resa nell'ambito del giudizio R.G. N. 8126/2022 e per il conseguenziale annullamento e/o la consequenziale riforma della sentenza non definitiva del TAR Lazio, Roma, Sez. IV, n. 13434/2022.

Con il ricorso di primo grado erano stati impugnati gli atti adottati a seguito delle vicende che hanno riguardato la Convenzione Unica stipulata l’11 ottobre 2007 tra ANAS S.p.A. (cui è succeduto in qualità di ente concedente, il MIMS) e ASPI in conseguenza degli eventi occorsi il 14 agosto 2018 e, in particolare, del cedimento di una sezione del viadotto Polcevera sull’autostrada A10 Genova Savona (c.d. Ponte Morandi).

 Con nota del 16 agosto 2018, il MIMS inviava ad ASPI la contestazione di grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia, avviando un procedimento che si concludeva con la sottoscrizione dell’Accordo, approvato con decreto interministeriale n. 37 del 22 febbraio 2022 e con la prosecuzione della concessione fino alla scadenza del 2038

Le parti avviavano un’interlocuzione finalizzata alla rinegoziazione della Convenzione Unica alla luce degli impegni assunti e dell’adeguamento della disciplina tariffaria al mutato contesto normativo, che sfociava nella predisposizione della bozza di Terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica e dei relativi allegati, incluso il nuovo Piano Economico Finanziario.

Nel corso dell’iter approvativo del terzo Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica, il CIPESS adottava la delibera n. 75 del 22 dicembre 2021, recante parere favorevole sullo schema di terzo Atto Aggiuntivo e relativo PEF. La delibera del CIPESS conteneva prescrizioni e raccomandazioni che venivano recepite nella versione finale del terzo Atto Aggiuntivo, sottoscritto tra le parti in data 22 marzo 2022.

 Il TAR ha poi disposto rinvio alla GCUE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulle seguenti questioni interpretative pregiudiziali:- “se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare ed esprimersi sull’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica”;- “se sia, o meno, contrastante con il diritto comunitario l’interpretazione della normativa nazionale nel senso che l’Amministrazione concedente possa istruire un procedimento di modificazione soggettiva ed oggettiva di una concessione autostradale in corso di validità, o di sua rinegoziazione, senza valutare l’affidabilità di un concessionario che si sia reso autore di un grave inadempimento”;- “se in caso di rilevata violazione del principio di evidenza pubblica e/o di rilevata inaffidabilità del titolare di una concessione autostradale, la normativa comunitaria imponga l’obbligo della risoluzione del rapporto”.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.000/00 (tremila) oltre accessori e spese di legge in favore di Adusbef. Spese compensate nei confronti delle altre parti costituite.