Sopravvenuta carenza d'interesse nel ricorso dell'ART contro Porto Petroli di Genova S.p.A.
Pubblicato il: 7/16/2024
Nel contenzioso, Porto Petroli di Genova S.p.A. è affiancato dagli avvocati Andrea Mozzati e Pietro Rocchi.
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la Porto Petroli di Genova S.p.A. ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti con cui sono stati richiesti i versamenti dei contributi per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti nonchè la definizione delle modalità operative di dichiarazione ne versamento relative all'anno 2021.
A seguito di opposizione sollevata da A.R.T., Porto Petroli di Genova S.p.A., con atto di costituzione in riassunzione depositato il 31 marzo 2022 e notificato lo stesso giorno, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. per il Piemonte.
Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la nota impugnata ed accertato che la ricorrente non è tenuta al versamento del contributo in favore dell’A.R.T. per l’anno 2021
Con ricorso notificato il 25 gennaio 2023 e depositato lo steso giorno A.R.T. ha proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso di primo grado improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza appellata. Spese del doppio grado compensate.