Accolto il ricorso dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativo al contributo dovuto per l'anno 2019
Pubblicato il: 7/16/2024
Nel contenzioso, Confartigianato Trasporti, Fercam Spa, Cna Fita, Snav S.p.A., F.A.I. Federazione Autotrasportatori Italiani, Anita Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Unitai - Unione Imprese Trasporti Automobilistici Italiani, Fedit Federazione Italiana Trasportatori sono affiancate dagli avvocati Carlo Malinconico e Maurizio Maresca.
Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio le associazioni di categoria in epigrafe indicate hanno impugnato la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.) n. 141 del 19 dicembre 2018, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2019” approvata per l'esecutorietà con DPCM 17 gennaio 2019, della correlata Determina del Segretario generale dell'A.R.T. n. 21 del 26 febbraio 2019, recante “Definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2019” nonché, la lettera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. n. 0003232/2019 inviata mezzo Pec ai ricorrenti in data 05 aprile 2019, avente ad oggetto “Contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti. Imprese eroganti servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti. Anno 2019”; tali atti sono stati impugnati nella loro interezza e, comunque, nella parte in cui fissano il contributo di funzionamento dell'A.R.T. per l'anno 2019 anche a carico delle imprese esercenti “servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”
In esito al giudizio di primo grado, celebrato nel contraddittorio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (in prosieguo solo “ART”) e delle società Navigazione Libera del Golfo s.r.l. SNAV s.p.a. e M.A. Grendi, intervenute in primo grado ad adiuvandum, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha accolto il ricorso.
Il TAR, premesso che la delibera ART n. 141/2018, e i conseguenziali provvedimenti, sono stati adottati ai sensi dell’art. 37, comma 6 lett. b) del D.L. n. 201/2011, come novellato dall’art. 16 comma 1 lett. a-ter del d.l. 28 settembre 2018 n. 109 (convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018 n. 130), ha analizzato la norma evidenziando che la modifica legislativa di cui al D.L. n. 109/2018, avrebbe effettivamente innovato, rispetto al regime previgente, solo nella parte in cui: (i) esplicita che il contributo è diretto a finanziare non soltanto le attività propriamente regolatorie dell’Autorità, ma tutte le attività comunque ad essa attribuite dalla legge, (ii) individua i soggetti tenuti al contributo in coloro nei cui confronti l’Autorità abbia concretamente avviato “il compimento delle attività previste dalla legge”, (iii) fissa delle “soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato”, (iv) prevede modalità di computo del contributo in modo tale da evitare “duplicazioni di contribuzione”.
L’ART ha impugnato l’indicata sentenza, deducendo preliminarmente l’inammissibilità degli interventi spiegati nel primo grado del giudizio, già eccepita dalla difesa erariale ma sulla quale il TAR nulla ha statuito. Ha quindi formulato un unico, articolato motivo d’appello, insistendo per la riforma dell’appellata sentenza e, per l’effetto, per il respingimento del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 80/2020, respinge il ricorso di primo grado. Compensa le spese del doppio grado di giudizio.