Il CdS si pronuncia sul ricorso del Comune di Napoli contro IGP S.p.A. relativo ai diritti di affissione
Pubblicato il: 7/18/2024
Nel contenzioso, il Comune di Napoli è affiancato dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi; IGP S.p.A. è difesa dagli avvocati Elena Laverda e Fulvio Lorigiola.
Oggetto della controversia è la legittimità delle tariffe per la pubblicità in vigore nel territorio del comune di Napoli dal 2019 al 2022 e, in particolare, degli atti con cui l’Amministrazione comunale ha incrementato la tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nella misura massima consentita del 50%.
Col ricorso introduttivo del giudizio, integrato da due ricorsi per motivi aggiunti, le società appellate, operanti nel settore pubblicitario in particolare nel territorio comunale di Napoli mediante impianti pubblicitari di diverse tipologie.
Le società ricorrenti in primo grado sostenevano di aver regolarmente versato il tributo dovuto in base al regime fiscale applicato dall’Amministrazione per le esposizioni pubblicitarie e che il Comune di Napoli - il quale, sino all’anno di imposta 2001, aveva applicato nel proprio territorio il regime dell’ICP (imposta comunale sulla pubblicità) di cui al Capo I del D. Lgs. n. 507/93, secondo l’apposito regolamento applicativo adottato – già a partire dall’anno d’imposta 2002 avrebbe abolito l’ICP per passare al regime sostitutivo del CIMP ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/1997, la cui tariffa è comprensiva dell’occupazione di suolo pubblico.
Il Comune di Napoli non avrebbe, pertanto, potuto disporre l’aumento della “tariffa base” dell’ICP, avendo con regolamento (PGI del 1999) e con gli atti adottati nel tempo deliberato di escludere l’applicazione nel proprio territorio - con decorrenza 1 febbraio 2002 - dell’imposta di pubblicità, optando per il regime sostitutivo del CIMP.
Con la sentenza indicata in epigrafe, nella resistenza del Comune di Napoli, che, in adempimento dell’ordinanza collegiale istruttoria, provvedeva a depositare il Piano Generale degli Impianti (di seguito PGI) e la delibera consiliare del 15 ottobre 1999, n. 41, il Tribunale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso, condividendo la tesi della ricorrente secondo cui gli atti impugnati sarebbero illegittimi perché il Comune avrebbe con essi disposto la maggiorazione delle tariffe dell’ICP (imposta comunale di pubblicità) nonostante questa, in virtù di atti adottati nel tempo da parte del Comune, sia stata abolita e sostituita con il CIMP (canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari) ex art. 62 d.lgs. n. 446/1997.
Ha, infatti, evidenziato che l’abolizione dell’ICP, già accertata dal medesimo T.a.r. con sentenza n. 9438 del 2004 passata in giudicato (che ha annullato l’ordinanza del Comune di Napoli n. 223 del 2001, con cui erano state determinate le tariffe dei canoni pubblicitari e affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1 febbraio 2002 dal Piano Generale degli impianti), si ripercuoterebbe negativamente sui provvedimenti impugnati che presuppongono la vigenza dell’imposta, in realtà superata dal sistema CIMP.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così decide:- accoglie l’appello principale del Comune, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso originario e i motivi aggiunti proposti in primo grado dalle società originarie ricorrenti, nei sensi e termini di cui in motivazione;- accoglie l’appello incidentale nei sensi e limiti indicati in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il terzo motivo aggiunto ed annulla nei sensi indicati la prescrizione regolamentare (di cui all’Allegato “C” del Regolamento approvato con D.C.C. n. 8/21), secondo cui nel territorio del comune di Napoli, i mezzi pubblicitari a tecnologia avanzata “devono essere spenti dalle ore 22 alle ore 8 del giorno successivo, in periodo di orario solare, e dalle ore 23 alle ore 8 del giorno successivo se in periodo di orario legale”. Spese compensate.