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Improcedibilità per rinuncia il contenzioso contro IP Industrial per i canoni di concessione portuale


Pubblicato il: 7/18/2024

Nel contenzioso, IP Industrial S.p.A. è affiancata dall'avvocato Luisa Torchia.

La sentenza impugnata ha parzialmente accolto il ricorso ed i motivi aggiunti con cui la parte appellata aveva chiesto l’annullamento delle determinazioni con le quali la parte appellante aveva ricalcolato i canoni dovuti quale corrispettivo per la concessione rep.3693/2010 di cui la stessa era titolare, dichiarando invece improcedibile il ricorso nella parte relativa all’impugnazione del provvedimento “0021/Fi/2020” e dichiarando infine il difetto di giurisdizione sulla domanda di accertamento di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo.

La parte appellata si è costituita in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame. La medesima parte ha altresì spiegato appello incidentale, riproponendo i motivi già dedotti in primo grado, sui quali è risultata soccombente.

In diritto si osserva che, con atto sottoscritto il 15 aprile del 2024, e successivamente depositato in giudizio all’odierna udienza, il Rappresentante legale pro tempore della parte appellante - dopo aver comunicato che le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo allo scopo di risolvere la controversia, accordo che prevede, “fra l’altro, la contestuale rinuncia all’appello principale da parte dell’Autorità e quella all’appello incidentale, da parte di Ip Industrial S.p.A. con  concorde richiesta di compensazione delle spese di lite” - ha dichiarato di voler rinunciare all’appello principale.

 Tanto premesso, in mancanza di opposizione della parte appellata, che ha sottoscritto l’accordo transattivo sopra-indicato, il processo va dichiarato estinto per rinuncia, con conseguente declaratoria di improcedibilità. L’esito della controversia giustifica la richiesta di compensazione delle spese, proposta da entrambe le parti del presente giudizio. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per rinuncia. Compensa le spese.

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