Accolto il ricorso di Linea Ambiente per la realizzazione di una discarica in Grottagli
Pubblicato il: 7/19/2024
Nel contenzioso, Linea Ambiente S.r.l. è affiancata dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone; Regione Puglia è difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli.
La Società Ecolevante S.p.A., trasformatasi in Linea Ambiente S.p.A. nel corso del giudizio, in data 28.02.2007, presentava, alla Regione Puglia, ai sensi del d.lgs. n. 59/2005, due istanze per la richiesta di rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) relativa alla realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi in Grottagli: la prima istanza relativa ai lotti I e II, la seconda istanza relativa al lotto III.
Contestualmente alla presentazione della richiesta di AIA la Società versava alla Regione Puglia la somma di € 2.500,00 per le spese istruttorie per il rilascio dell’A.I.A. relativa al I e II lotto e la somma di € 2.500,00 per le spese istruttorie per il rilascio dell’A.I.A. relativa alla discarica denominata III lotto.
Con determinazione n. 28 del 04.05.2012, la Regione Puglia ha richiesto alla Società il versamento della somma di € 92.050,00, al netto dei versamenti effettuati in sede di istanza, quali costi per l’attività istruttoria per il rilascio delle due A.I.A. nonché per il rilascio dell’autorizzazione in sottocategoria: tale provvedimento richiamava la D.G.R. n. 11113 del 19 giugno 2011, con la quale la Regione Puglia aveva fissato la “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del d.l.vo n. 18 febbraio 2005 n. 59 e del d.l.vo n. 152/2006. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”.
Con la sentenza in epigrafe impugnata il TAR adìto ha respinto i primi tre motivi di ricorso, ed ha accolto il quarto motivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appelli, come in epigrafe proposti, così provvede:- accoglie l’appello principale; per l’effetto, in totale riforma della appellata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione e annulla la Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 28 del 4 maggio 2012, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti, che la Regione adotterà in applicazione del solo D.I. 24 aprile 2008; dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’appello incidentale della Regione Puglia. Compensa tra le parti le spese del doppio grado.