Il CdS si pronuncia sul contenzioso tra Innova S.p.A. e ASL Rieti per i servizi di ristorazione
Pubblicato il: 7/20/2024
Nel contenzioso, Innova S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Scacchi e Annalisa Di Giovanni; ASL Rieti è difesa dall'avvocato Nicola Marcone.
Oggetto della controversia concerne la legittimità del provvedimento con cui l’Azienda Unità Sanitaria di Rieti– ASL Rieti ha annullato in autotutela la deliberazione del Commissario straordinario dell’ente, che aveva stabilito, in ragione delle mutate condizioni economiche, la revisione del prezzo di un appalto di fornitura di servizi ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Con appello notificato il 17 marzo 2024 e depositato il 22 marzo successivo, la Innova S.p.a. ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza cautelare, la sentenza 15 febbraio 2024, n. 3062, con cui il Tar Lazio Roma, Sezione III-Quater, ha respinto il suo ricorso.
L’appellante affida il proprio gravame a tre motivi di censura, con i quali ripropone, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le doglianze dedotte dinanzi al Tar.
La ASL ha proposto appello incidentale notificato e depositato il 28 marzo 2024, con cui ha riproposto l’eccezione sollevata in primo grado di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore dell’a.g.o., riguardando la vicenda, a suo dire, la fase di esecuzione del contratto di appalto e non atti autoritativi della P.A.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 2419/2024), come in epigrafe proposto: accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, fatta salva la riproposizione del processo nei termini e con le modalità indicate in motivazione; dichiara improcedibile l’appello principale. Spese del grado compensate.