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Carenza di interesse nel ricorso di Telecom Italia relativo ai contributi di gestione AGCom


Pubblicato il: 7/20/2024

Nel contenzioso, Telecom Italia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Francesco Cardarelli e Filippo Lattanzi; Wind Tre S.p.A. è assistita dagli avvocati Sara Fiorucci e Roberto Santi.

Telecom Italia S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma  della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13517/2021, resa tra le parti, della delibera n. 478/12/CONS del 18.10.2012, pubblicata sulla GURI del 5.3.2013, con la quale l'Agcom ha determinato la “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2013”, fissando l'aliquota contributiva nella misura dell'1,9 per mille secondo le modalità previste dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge n. 266/2005, nonché delle relative Istruzioni per il versamento del contributo dovuto (docc. 1 e 2); di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anche se non conosciuti, ivi compreso il provvedimento, espresso o implicito, di approvazione della delibera n. 478/12/CONS da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato che la sentenza della VI Sezione n. 6769/2021 ha annullato la delibera n. 478/12/CONS impugnata nel nostro giudizio.

Valutato che l’annullamento in questione avente ad oggetto un atto generale non può che avere effetto erga omnes.

Ritenuto, pertanto, che difetta un interesse alla decisione del presente gravame, valutazione in rito quest’ultima che non può che essere preliminare e assorbente rispetto a quella di cessazione della materia del contendere che sottende una valutazione di merito.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.