Rigettato il ricorso di Ober Fin contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Pubblicato il: 7/12/2024
Nel contenzioso, Ober Fin S.p.A. è affiancata dall'avvocato Giovanni Girelli.
La OBER-ALP S.P.A., titolare di P.I. 006358202210, presentò otto dichiarazioni d'importazione, in relazione alle quali il competente Ufficio delle Dogane promosse revisioni degli accertamenti, dal momento che i certificati EUR 1, presentati a corredo delle dichiarazioni in parola ed in virtù dei quali la società aveva conseguito l'applicazione di trattamenti daziari vantaggiosi, erano risultati irregolari, in base alla segnalazione effettuata dall'autorità doganale ungherese emittente.
L’AGENZIA DELLE DOGANE emise, in conseguenza, i corrispondenti avvisi di rettifica degli accertamenti, notificandoli alla OBER-ALP S.P.A. presso il proprio domicilio fiscale, sito in Bolzano, alla via Negrelli, n. 6.
Dopo la presentazione delle dichiarazioni d'importazione e prima della redazione dei processi verbali di revisione degli accertamenti, la società OBER-ALP S.P.A., a seguito dell'acquisizione di una partecipazione nella SPADAFORA S.R.L., mutò denominazione in OBER FIN S.P.A., mantenendo immutate partita IVA e domicilio fiscale, mentre la denominazione di OBER- ALP S.P.A. fu assunta dalla SPADAFORA S.R.L., con partita IVA 00122250210, che stabilì la propria residenza fiscale al medesimo indirizzo su riportato di Bolzano, via rappresentante Negrelli, legale n. 6, presentando il medesimo della OBER-FIN S.P.A. Gli avvisi di rettifica degli accertamenti furono recapitati, non già alla OBER-FIN S.P.A. – nuova denominazione assunta dalla originaria OBER-ALP –, bensì alla OBER-ALP S.P.A., con partita IVA 00122250210, identificativa della SPADAFORA S.R.L. che, come detto, aveva nel frattempo mutato denominazione, assumendo il nomen di OBER-ALP S.P.A.
La OBER-ALP S.P.A. impugnò gli avvisi innanzi alla C.T.P. di Venezia deducendo la propria estraneità alle operazioni doganali alle quali gli atti in questione si riferivano.
Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE propose ricorso innanzi alla C.T.R. del Veneto che, con sentenza n. 32/25/09, depositata il 24/04/2009, rigettò il gravame.
La Corte rigetta il ricorso. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle spese del giudizio, che liquida in euro 7.500,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di OBER FIN A.G. S.P.A., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.