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Rigettato il ricorso di Trenitalia contro Regione Piemonte relativo agli obblighi di gestione del servizio pubblico


Pubblicato il: 7/22/2024

Nel contenzioso, Trenitalia S.p.A. è affiancata dagli avvocati Luisa Torchia e Francesco Giovanni Albisinni; Regione Piemonte è assistita dagli avvocati Pier Carlo Maina e Giuseppe Piccarreta.

Nel presente giudizio è appellata la sentenza del TAR Piemonte, meglio indicata in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto da Trenitalia s.p.a. contro la determina n. 876, del 31 dicembre 2023, con la quale l’Agenzia della Mobilità Piemontese (AMP) le ha imposto determinati obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’art. 5, par. 5, del Regolamento (CE) 1370/2007, aventi ad oggetto la prosecuzione della gestione del servizio ferroviario in essere.

 In punto di fatto è opportuno precisare che il contratto di servizio per la gestione delle ferrovie regionali piemontesi, sottoscritto tra AMP e Trenitalia, era giunto a scadenza nel 2016. Per il periodo successivo, in attesa dell’affidamento di un nuovo contratto di servizio, esso è stato tuttavia prorogato con apposito “Atto di Rinnovo”, stipulato tra le parti in data 29 settembre 2017 e valido (a certe condizioni) fino al 31 dicembre 2020. Nella convinzione che tale proroga fosse giunta a scadenza già il 31 dicembre 2019, AMP – dovendo di conseguenza far fronte alla scopertura del servizio, posto che non si aveva ancora la sottoscrizione del nuovo contratto – ha deciso di ricorrere allo strumento eccezionale dell’“imposizione di obblighi di servizio” (c.d. OSP) nei confronti del gestore uscente: essa, dunque, ha imposto a Trenitalia l’obbligo di continuare il servizio, con provvedimenti reiterati ogni sei mesi, pur a condizioni contrattuali sensibilmente peggiorative (e unilateralmente disposte da AMP).

 Tali provvedimenti impositivi semestrali sono stati impugnati da Trenitalia dinnanzi al TAR Piemonte che, limitatamente a quelli che si sono succeduti fino al 31 dicembre 2020, li ha annullati con sentenza n. 31 del 2022, confermata in appello dalla sentenza di questa Sezione n. 88 del 2023.

 L’odierno contenzioso riguarda un ulteriore, e successivo, segmento semestrale, per la precisione quello che va dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Per questo ulteriore periodo, gli obblighi di servizio pubblico sono stati imposti a Trenitalia, per l’appunto, con la determina di AMP n. 876, del 31 dicembre 2021, impugnata in primo grado

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando, a) dichiara inammissibile l’appello, limitatamente al primo motivo; b) respinge l’appello, nelle parti restanti. Spese del grado compensate.