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MAMIRIS vince al TAR Lazio in materia di lavori di consolidamento edilizio


Pubblicato il: 7/10/2024

Nel contenzioso, MAMIRIS S.r.l. in persona dell’amministratore delegato Michele Canditone è rappresentata e difesa da Massimo Frontoni Avvocati con un team costituito dal founder Massimo Frontoni e dagli avvocati Gianluca Luzi e Cristiano Olivieri.

Se il processo si è concluso, la CTU di quel giudizio diviene un documento che l’Amministrazione ordinariamente detiene o comunque ha nella propria disponibilità e ciò lo rende soggetto ad accesso, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., al pari di tutti gli altri documenti formati o nel possesso dell’Amministrazione stessa per ragioni d’ufficio.

È questo l’interessante principio affermato dalla Sezione II-bis, del TAR del Lazio con la sentenza n. 3337 del 4 luglio scorso che ha accolto il ricorso della società milanese MAMIRIS S.r.l., in persona dell’amministratore delegato Michele Canditone.

Nel caso esaminato dal TAR, MAMIRIS ha impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione capitolina sull’istanza che la stessa aveva formulato per prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi ai lavori di consolidamento dell’edificio del condominio frontista, tra cui la CTU redatta nel corso di un giudizio di accertamento tecnico preventivo al quale l’istante era rimasto estraneo.

A fondamento della richiesta di accesso ai citati documenti amministrativi, l’istante aveva addotto la necessità di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di pericolo per la statica di quell’edificio in caso realizzazione, sul lotto antistante, di una nuova opera edilizia da parte della ricorrente società.

I giudici, accogliendo il ricorso della MAMIRIS, hanno dapprima ricordato che la consulenza tecnica d’ufficio costituisce un atto del consulente del giudice e non della P.A. (che sia parte del giudizio in cui essa è disposta), di talché  la sua conoscibilità è, in linea di principio, limitata alle sole parti del processo; tuttavia, qualora il processo si sia concluso “la CTU di quel giudizio diviene un documento amministrativo al pari di tutti gli altri documenti formati o nel possesso dell’amministrazione stessa per ragioni d’ufficio, che ordinariamente lo detiene o comunque ha nella propria disponibilità, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi accessibile, ai sensi  dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.”

Nel contempo, il Giudice amministrativo ha anche rimarcato che se l’interesse sotteso all’accesso non è oggettivamente confliggente, ma cooperativo con quello (solo formalmente) oppositivo del controinteressato, l’amministrazione ha l’obbligo di estendere la documentazione richiesta dall’istante.