Rigettato il ricorso della Lega Anti Vivisezione contro l'abbattimento dell'orso JJ4
Pubblicato il: 7/23/2024
Nel contenzioso, LAV - Lega Anti Vivisezione è affiancata dall'avvocato Claudio Linzola; la Provincia Autonoma di Trento è difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini.
La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso costituisce fatto notorio e può essere sunteggiata per sommi capi.
Dopo aver cagionato la morte di un uomo il 5 aprile 2023 in località strada forestale Crocefisso Prà Conz, nel Comune di Caldes, l’esemplare di orso meglio noto come JJ4 è stato dapprima oggetto di due ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Provincia autonoma di Trento che ne ordinavano l’immediata rimozione mediante abbattimento, previa sua identificazione – ordinanze prontamente impugnate da associazioni ed enti e sospese interinalmente in via monocratica dal Presidente del Tribunale regionale di giustizia amministrativa – successivamente, è stato attinto dal decreto del Presidente della Provincia n. 10 del 27 aprile 2023 con il quale, nell’osservanza del procedimento previsto dell’articolo 1, della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 - recante “Attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale” – il Presidente della Provincia ha disposto la rimozione dell’animale pericoloso mediante abbattimento.
Anche il predetto decreto è stato gravato da parte di Associazioni ed Enti, tra cui la LAV Lega Antivivisezione, innanzi al giudice amministrativo nell’intento di perseguire in primis la restituzione in libertà dell’esemplare di orso in quanto reputato dalla ricorrente medesima come non pericoloso, e, comunque, l’annullamento dell’ordine di abbattimento poiché ritenuto illegittimo sotto plurimi profili e, segnatamente per quel che qui rileva, in quanto recessivo rispetto ad altre misure alternative atte ad assicurare la sopravvivenza dello stesso animale.
Tale giudizio è stato sospeso in via impropria dal T.R.G.A. di Trento con ordinanza 20 dicembre 2023, n. 215 per la proposizione della questione pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione, mediante rinvio disposto ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. nella parte in cui dispone che la Corte è competente a pronunciarsi sulla “interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione”.
Nelle more è stata disposta la conferma della precedente “decisione cautelare di cattura dell’esemplare a garanzia della sicurezza pubblica e per garantire l’effettività di tutela giurisdizionale”.
In pendenza del predetto giudizio, la LAV ha presentato formale istanza alla Provincia autonoma di Trento, con missiva del 13 giugno 2023, seguita da vari solleciti, per ottenere il trasferimento dell’esemplare di plantigrado presso il centro “Libearty Bear Sanctuary Zarnesti” con sede in Romania, con oneri integralmente a carico della Associazione medesima.
Il giudice trentino, in accoglimento dell’eccezione di rito avanzata dall’Amministrazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile dopo aver ravvisato la natura interlocutoria delle note impugnate, a conferma dell’assenza di una definitiva determinazione, positiva o negativa, sull’istanza medesima e aver acclarato l’inconfigurabilità di uno specifico obbligo di provvedere.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’Associazione appellante alla rifusione in favore della Provincia autonoma delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.