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Accolto il ricorso del Consorzio Aion per l'affidamento dei servizi museali nel parco archeologico di Ercolano


Pubblicato il: 7/23/2024

Nel contenzioso, il Consorzio Aion è affiancato dall'avvocato Valentino Vulpetti; Società Cooperativa Culture è assistita dagli avvocati Andrea Ruffini, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente.

Il R.T.I. con mandatario il consorzio Aion (già consorzio Arte’m net), gestore uscente, ha interposto appello nei confronti della sentenza 9 novembre 2023, n. 6170 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, sez. IV, che ha dichiarato irricevibile e inammissibile il suo ricorso avverso il bando con cui Consip s.p.a. nel gennaio 2023 ha indetto la “gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi museali integrati presso il parco archeologico di Ercolano”, il disciplinare ed il capitolato tecnico, il provvedimento in data 14 febbraio 2023 di nomina della Commissione giudicatrice, nonché avverso il provvedimento di aggiudicazione del 20 luglio 2023 in favore della società cooperativa Culture, chiedendo altresì la pronuncia di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente.

Oggetto della concessione integrata (ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004) sono i servizi per il pubblico e il servizio di biglietteria, qualificati dal disciplinare rispettivamente come “prestazione principale” e come “prestazione secondaria”.

 Con il ricorso in primo grado l’allora consorzio Arte’m net, risultato quinto graduato, ha impugnato la lex specialis, gli atti del procedimento ed il provvedimento di aggiudicazione, deducendo che non consentivano una consapevole partecipazione alla gara, precludendo dunque la formulazione di un’offerta appropriata e che l’aggiudicazione sia illegittima difettando, tra l’altro, un progetto di valorizzazione del sito museale.

La sentenza appellata ha dichiarato il ricorso irricevibile nell’assunto che il bando doveva essere immediatamente ed autonomamente impugnato, senza attendere l’aggiudicazione definitiva, nella misura in cui precludeva la formulazione di un’offerta consapevole, ed inammissibile con riguardo all’aggiudicazione in favore della cooperativa Culture, non avendo il ricorrente, risultato quinto graduato,  contestato la posizione delle imprese che lo precedevano, e pertanto non avendo superato la c.d. prova della resistenza; ha anche esaminato talune censure ritenendole infondate.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara ricevibile e ammissibile il ricorso di primo grado, ma lo respinge nel merito. Compensa tra e parti le spese del doppio grado di giudizio.