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Respinto il ricorso di Gimar S.r.l. relativo agli oneri di urbanizzazione primaria


Pubblicato il: 7/24/2024

Nel contenzioso, Gimar S.r.l. è affiancata dagli avvocati Giorgio Vecchione e Riccardo Vecchione; il Comune di Rivalta di Torino è assistito dagli avvocati Angelo Clarizia e Roberta Zanino.

Giungono alla decisione del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Gimar s.r.l. e l’appello incidentale proposto dal Comune di Rivalta avverso la sentenza del T.a.r. per il Piemonte del 4 aprile 2018 n. 417.

 Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento della spettanza (o meno) delle somme dovute dalla società appellante al Comune appellante incidentale a titolo di (conguaglio di) oneri di urbanizzazione primaria, per la realizzazione di un polo logistico, con relativi fabbricati da destinarsi al deposito di prodotti alimentari.

La società ha dunque adito il T.a.r. per il Piemonte, sul presupposto che la pretesa comunale fosse errata. La ricorrente ha domandato l’annullamento delle richieste del Comune e l’accertamento della natura e della misura delle opere di urbanizzazione realizzate, nonché del costo finale di realizzazione delle medesime opere in vista del calcolo dei conguagli di cui all’art. 7.

Con la sentenza n. 417/2018, successivamente al deposito dell’elaborato peritale, il T.a.r. ha “respinto il ricorso, nella parte e nei sensi indicati in motivazione”, ha accolto in parte il ricorso incidentale e ha, pertanto, condannato la ricorrente al pagamento della somma liquidata in sentenza, compensando le spese di lite e ponendo a carico della ricorrente soltanto quelle della consulenza tecnica. 

La società Gimar ha appellato la sentenza di primo grado, formulando cinque motivi di appello.

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 4389/2018 e sull’appello incidentale proposto dal Comune di Rivalta di Torino, a) respinge l’appello proposto dalla società Gimar s.r.l.; b) accoglie l’appello incidentale proposto dal Comune di Rivalta di Torino nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Compensa le spese del presente grado di giudizio.